Il Decreto Legge n. 1/2012, votato dal Senato e attualmente al vaglio della Camera dei Deputati, ha previsto l’obbligatorietà della forma scritta del preventivo, da parte del professionista, solamente nel caso di espressa richiesta, in tal senso formulata dalla clientela.

Nello specifico, il comma 3 dell’articolo 9 del decreto legge sopradetto, prevede che il  compenso per le prestazioni professionali, vada necessariamente stabilito al momento del conferimento dell’incarico professionale, con misura adeguata alla difficoltà della prestazione;

quindi, contrariamente a quanto previsto dalla bozza originaria del Decreto, la norma non prevede più che il preventivo debba necessariamente redatto in forma scritta, riconoscendo, la sufficienza della forma orale, e confermando che la forma scritta debba essere resa sola laddove vi sia espressa richiesta in tal senso da parte della clientela. Inoltre, il professionista deve rendere edotto il cliente della complessità dell’incarico, indicando tutte le necessarie informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento, sino alla conclusione della prestazione per la quale ha ricevuto il mandato.

 gli accordi relativi ai compensi professionali dal punto di vista civilistico possono essere svincolati dalle tariffe rimangono in vigore le tariffe massime.fisse o minime, restano in vigore letariffe massime (con le ipotesi in cui esse possono essere derogate in aumento). Anche in questo caso le deroghe debbono essere effettuate mediante patto scritto e non possono implicare un compenso sproporzionato.

Il fatto che le tariffe minime non siano più “obbligatorie” non esclude che – sempre civilisticamente

parlando – le parti contraenti possano concludere un accordo con riferimento alle tariffe come previste dal D.M.

Tuttavia, nel caso in cui l’avvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo

tariffario, pur essendo il patto legittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli arttt. 5 e 43 c.II del codice deontologico in quanto il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima, lede la dignità dell’avvocato e si discosta dall’art. 36 Cost.

Poiché la nuova disciplina si occupa soltanto delle tariffe

disposizioni che riguardano le

In ogni caso il D.M. è ancora in vigore per le tariffe ai fini della liquidazione delle spese di giudizio e deicompensi professionali sia in caso di liquidazione giudiziale sia in caso di gratuito patrocinio, ai sensi dell’art.2 c.2 del decreto così come convertito. L’avvocato dunque può chiedere che la controparte soccombente sia tenuta a pagare secondo tariffa ( ma non secondo gli accordi effettuati con il cliente)