La legge sul patrocinio a spese dello stato (TU n. 115/2002) è stata attuata dal Parlamento italiano per consentire anche ai non abbienti di accedere al diritto di difesa che, come recita l’art. 24 della nostra Costituzione, è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del giudizio.

Nel periodo di grossa crisi economica che sta attraversando il nostro Paese, si prevede che diversi cittadini, i quali abbiano necessità di difendersi nei processo civili, penali ed amministrativi, utilizzeranno questo prezioso strumento legislativo.

In particolare, l’art. 76 del TU n. 115/2002 stabilisce precisi parametri ai quali attenersi per ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato:

a) l’istante deve essere titolare di un reddito annuo non superiore ad € 10.628,16;

b) se l’istante convive con altri familiari, vi sarà l’aumento per ognuno di essi pari ad € 1.032,91;

c) l’istante non deve essere stato condannato per reati tributari inerenti la violazione delle norme in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

d) l’istante può nominare un solo difensore.

Al fine di esemplificare, qualora l’istante conviva con moglie e due figli, egli potrà beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, solo qualora il suo reddito non sia superiore ad € 13.726,89 (cioè € 10.628,16 + € 1.032,91 moltiplicato per n. 3 familiari, quindi € 3.098,73).

E’ bene ricordare che all’istanza debbono essere allegati eventuali CUD o dichiarazioni dei redditi dell’istante e dei suoi familiari nonché lo stato di famiglia al fine di individuare esattamente i congiunti (anche di fatto) che convivano con il richiedente.

La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, autenticata dal difensore di fiducia e/o da un funzionario comunale, deve essere depositata presso la Cancelleria del giudice che procede; pertanto, se il procedimento è in fase di indagini preliminari, l’istanza dovrà essere presentata al GIP (giudice per le indagini preliminari), mentre qualora il procedimento sia già in fase di giudizio, l’istanza dovrà essere presentata al Tribunale in composizione monocratica o collegiale.

Si precisa inoltre che nell’istanza, corredata dei codici fiscali del richiedente e dei suoi familiari, deve essere specificata l’eventuale titolarità di beni immobili nonché l’impegno a comunicare variazioni del reddito tali da modificare la situazione patrimoniale del ricorrente, precludendogli il ricorso al patrocinio gratuito.

L’ammissione al beneficio è disposta dal magistrato con decreto che viene comunicato al richiedente e al suo difensore; quest’ultimo però per poter ottenere il compenso dei suoi onorari, deve essere iscritto, ai sensi dell’art. 80, all’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituito presso i Consigli dell’Ordine dei distretti delle varie Corti D’Appello.

Il provvedimento è altresì comunicato all’Ufficio delle Agenzie delle Entrate territorialmente competente che ha il compito di effettuare le verifiche necessarie (anche per il tramite della Guardia di Finanza) al fine di evitare possibili abusi.

Infatti, qualora dagli accertamenti di natura fiscale dovesse risultare l’insussistenza delle condizioni reddituali necessarie per ottenere il gratuito patrocinio, l’istante verrà denunciato a piede libero per il reato di false dichiarazioni di cui all’art. 95 TU n. 115/2002 che prevede la pena della reclusione da 1 a 5 anni nonchè la multa da € 309,87 ad € 1.549,37.

Oltre all’ipotesi di falsità delle dichiarazioni, il Giudice rigetta l’istanza qualora abbia fondati motivi che il richiedente abbia la disponibilità di redditi (derivanti da beni immobiliari o da attività di lavoro anche illecite) il cui ammontare superi il reddito annuo richiesto per ottenere il patrocinio a spese dello Stato.

Al contrario, una volta ottenuta l’ammissione al gratuito patrocinio, tutte le spese relative all’attività difensiva saranno a carico dell’Erario, mentre il difensore non potrà richiedere il pagamento dei suoi compensi al proprio cliente, pena l’apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti disposto dal Consiglio dell’ordine al quale il professionista è iscritto.

Ovviamente, le scelte difensive saranno di competenza del legale il quale potrà, a seconda degli elementi a carico e a favore del suo assistito, decidere per la definizione del procedimento mediante il ricorso ad un rito alternativo (patteggiamento o giudizio abbreviato) o affrontare il dibattimento penale per dimostrare l’innocenza dell’imputato e puntare così ad una piena assoluzione.

Al termine del processo, il difensore dovrà presentare la nota-spese relativa alle sue competenze al Giudice procedente mediante un’istanza alla quale dovranno essere necessariamente allegati i verbali di udienza e la sentenza nonché ogni altra documentazione dalla quale risulti la partecipazione del legale al processo.

Nella redazione della nota-spese, si consiglia di applicare i valori medi della Tariffa penale prevista dal DM n. 127/2004, specificando per ogni voce l’attività esattamente espletata (p.es. partecipazione udienza, redazione istanza di revoca della misura cautelare ex art. 299 c.p.p., discussione finale).

Il Giudice procedente, ai sensi dell’art. 82 TU n. 115/2002, provvederà ad emettere il decreto di liquidazione a favore del difensore applicando i valori medi della Tariffa penale; è bene ricordare che, in diversi uffici giudiziari, si assiste a notevoli riduzioni delle note-spese con evidente danno per i difensori che, qualora contestino l’importo liquidato, dovranno presentare opposizione innanzi al Tribunale in composizione monocratica e richiedere una nuova valutazione sulla congruità del decreto di liquidazione.

Il patrocinio a spese dello Stato produce i suoi effetti anche nei gradi successivi di giudizio e, pertanto, il difensore non dovrà rinnovare la richiesta già avanzata in primo grado ma attenderà l’esito del processo di appello per depositare la propria parcella.

Inoltre il patrocinio gratuito è assicurato non solo all’imputato, ma anche alla persona offesa che, nel caso abbia subito un pregiudizio dalla commissione del reato, è legittimata a costituirsi parte civile nei confronti dell’imputato al fine di ottenere il risarcimento del danno.

Nei processi di particolare complessità, qualora sia necessario avvalersi della professionalità di un consulente tecnico di parte (p.es. reati di omicidio colposo, lesioni personali), colui che è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, può nominare un proprio consulente che assista alle operazioni peritali e il cui compenso, analogamente a quanto previsto per il difensore, verrà liquidato dal Giudice al termine del procedimento o all’atto di cessazione dell’incarico.

Un’ultima annotazione riguarda il gratuito patrocinio a favore di stranieri ed apolidi che, come spesso accade, sono privi di finti di reddito sia in Italia che nel loro paese di origine e/o di cittadinanza; in questi casi, viene richiesta una certificazione dell’autorità consolare attestante lo stato di indigenza del richiedente.

Purtroppo molti stranieri risultano essere sedicenti, clandestini o privi di documenti e, di conseguenza, il Consolato competente non rilascerà all’interessato alcuna documentazione utile per presentare la domanda di gratuito patrocinio.