Interessante la sentenza del 26 settembre scorso della prima sezione civile del Tribunale di Varese che, nel liquidare le spese legali in una causa relativa a un decreto ingiuntivo, ha chiarito che i parametri non sono vincolanti per la liquidazione e dunque il giudice può rifarsi ad altri criteri (anche alle vecchie tariffe in caso di incarichi espletati prima dell'entrata in vigore dei parametri) per rendere congruo il compenso dell'avvocato.

L'art. 41 del decreto contiene una espressa norma di diritto intertemporale in cui è previsto che le disposizioni di nuovo conio si applichino "alle liquidazioni successive alla entrata in vigore" del DM stesso (quindi, dal 23.8.2012).
Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l'attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico).

Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale da sfondo all'attività compiuta e rileva, la data vigente al momento dell'attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante.

Come ricordato in sentenza, vi è chi sostiene che l'abrogazione delle tariffe forensi, in combinato disposto con l'introduzione dei nuovi criteri, sarebbe sospettabile di incostituzionalità, in quanto si verificherebbe una riduzione irragionevole dei compensi degli avvocati, a fronte di incarichi già espletati (comparando il compenso qauntificato con i vecchi criteri e quello con i nuovi).
 

Non può farsi riferimento alle Tariffe forensi di cui al DM 8 aprile

2004, trattandosi di corpus normativo espunto dall’Ordinamento

dall’art. 9 del decreto–legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come

modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27. La

liquidazione delle spese processuali avviene, quindi, sulla base dei

nuovi parametri introdotti dal decreto del ministro per la Giustizia 20

luglio 2012, n. 140 che, anche se sopravvenuto al giudizio da cui trae  .......

Il nuovo Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel Decreto del Ministero

della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato nella GU n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato dunque

in vigore il 23 agosto 2012, in virtù dell’art. 42 del D.M. medesimo, prevede, all’art. 41, che le

disposizioni di nuovo conio si applichino “alle liquidazioni successive alla entrata in vigore” del DM

stesso (quindi, dal 23.8.2012). Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica,

dunque, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l’attività del professionista

(momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento

dinamico). Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale che fa da sfondo all’attività compiuta e

rileva, invece, la data storica vigente al momento dell’attività giudiziale-procedimentale di

quantificazione del compenso spettante.


La sentenza del Tribunale di Varese segue quella del Tribunale di Cremona, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale per riduzione irragionevole dei compensi e del Tar Lombardia, per la quale con il dm la liquidazione deve essere complessiva senza distinzioni tra diritti ed onorari.