Il pagamento  delle spese generali, tacitamente eliminato  dal  D.M. 140/2012, è  stato  successivamente reintrodotto  e reso  obbligatorio con Legge dello Stato pubblicata in G.U. n.  15 del  18/01/2013,  entrata in  vigore il 02/02/2013. A riguardo  è bene ricordare che già la Legge n.  247  del  31/12/2012  relativa alla nuova disciplina dell'ordinamento  professionale forense,  all'art.  13 comma 10, con  riferimento  al  conferimento  dell'incarico  e del  compenso  ha precisato  che:  “ oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato e' dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima e' determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”.  Di recente la Suprema Corte, con  Sentenza n. 18518 del 02/08/13,  ha stabilito che: "l'avvocato ha sempre diritto al rimborso forfetario delle spese generali anche senza una istanza specifica. La mancata liquidazione da parte del giudice è un errore materiale soggetto al procedimento di correzione”.  Circa l'ammontare dell'importo  forfettario  da inserire in notula il Consiglio di Stato con  parere n. 161 del 18 gennaio 2013 ne ha determinato  l’ammontare in  misura tra il  10 % ed  il 20%. Dunque le così  dette “spese forfettarie” che il professionista inevitabilmente sopporta ma che, per loro  stessa natura, non può documentare  o provare precisamente, trattandosi  tipicamente delle spese relative alla gestione complessiva dello studio professionale di  cui  all' art. 14 della Tabella A, 8, Tabella B, 12 e Tabella C dell’abrogata tariffa del D.M. 127/2004,  devono  essere sempre riconosciute all'avvocato.