A voler tacere che le prescrizioni contenute alle lettere d) ed e) già costituivano per l’avvocato precisi obblighi deontologici – la cui violazione già avrebbe esposto il professionista a sanzioni disciplinari e alla condanna alla restituzione di somme ricevute in eccesso, non escluso il risarcimento dei danni – é interessante notare che, dei 1.700 emendamenti riversati nell’Aula del Senato – e tra quelli approvati – l’art. 9 del D.L. 1/2012 é stato arricchito dell’indicazione del termine di quattro mesi entro il quale il Ministro della Giustizia - di concerto con il Ministro dell'Economia - dovrà adottare il Decreto, con l’indicazione che, nel periodo transitorio, la liquidazione delle spese giudiziali da parte del Giudice e dell’Avvocato (per il secondo, sarebbe stato forse più corretto parlare di “determinazione”) potrà avvenire con l’adozione delle Tariffe abrogate.
Ancora in attesa del Decreto, nessuna valenza assume poi l’abrogazione (da ritenersi implicita per mancato richiamo) della prescrizione di nullità della clausola di indicizzazione del compenso dell’avvocato ai criteri in incubazione da parte del Ministero vigilante.
Vi é da dire in merito che, in data antecedente l’approvazione degli emendamenti al D.L. 1/2012, ai fini del criterio di liquidazione delle spese, la Giurisprudenza si era ritagliata un proprio spazio di manovra, già richiamando l’adozione dei criteri tabellari come fonte consuetudinaria, laddove (e ringrazio il Tesoriere del mio Consiglio dell’Ordine per averne diffuso notizia) il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia aveva elaborato due soluzioni per la determinazione (autoliquidazione) degli importi di cui all’atto di intimazione:
- una prima “sicura”, secondo la quale, nella redazione del precetto, sarebbero state da indicare le somme capitale, interessi, competenze liquidate e successive sino alla data del 24 gennaio 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge 1/2012) “oltre compensi successivi da determinarsi a norma dell’emanando Decreto Ministeriale di cui all’art.9 D.L. 1/12 ad opera del G.E. o, in difetto, da azionarsi separatamente”;
- una seconda “rischiosa” che avrebbe comportato l’indicazione secondo tariffa anche degli importi maturati dopo il 24 gennaio 2012, aggiungendo “con obbligo di restituzione, da parte del creditore procedente, dei compensi esposti ove risultassero superiori ai parametri che verranno stabiliti con il D.M. di cui all’at 9 D.L. 1/12”.
La nuova formulazione dell’art. 9 del D.L. 1/2012 sembra risolvere la problematica relativa al quantum debeatur da parte del debitore intimato e si confida che l’emanando Decreto non reintroduca – per la quantificazione dell’importo da intimare - la sanzione della nullità della clausola di indicizzazione del compenso dell’avvocato estensore ai criteri in incubazione da parte del Ministero vigilante ma anzi ne autorizzi espressamente il richiamo.