L'ATTIVITA' PROFESSIONALE FRA TARIFFE, PARAMETRI E LUOGHI COMUNI
Dopo le sentenze  nn. 17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 con le quali le Sezioni Unite, chiamate a intervenire in sede di impugnazione a sentenza del Consiglio di Stato, hanno affermato che i parametri di cui al D.M. 140/2012 devono essere applicati "ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto (23 agosto 2012) e si riferisca al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente", quando erano ancora in vigore le tariffe professionali abrogate, è intervenuta la Corte di Cassazione, sezione lavoro che, con la sentenza 24 ottobre 2012 n.18207, ha ripreso tale principio, evidenziando, tuttavia, che "alla stregua dei criteri di cui al secondo e terzo comma dell’art. 4, nel nuovo sistema ..l’apprezzamento dell’attività difensiva, non è più correlato al momento in cui l’opera è prestata, ma al momento in cui questa viene valutata dal giudice. Sicchè, rileva la Corte, qualsiasi diversa soluzione interpretativa che consentisse l’applicazione del sistema tariffario alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del D.M. in esame contrasterebbe non solo con la disposizione regolamentare di cui all’art. 41 citato, ma anche con il dettato normativo di cui all’art. 9, co. 3, D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012, che ha escluso l’ultrattività del sistema tariffario oltre la data di entrata in vigore del decreto ministeriale, avvenuta anteriormente alla scadenza del termine (di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) fissato per la transitoria applicazione del sistema tariffario abrogato".
Commento: a questo punto, per evitare il caos, in attesa che i "parametri" vengano spazzati via dalla Corte Costituzionale e i legislatori suoi sostenitori dalla saggezza delle urne, è auspicabile un punto fermo e un orientamento univoco, che tenga conto dell'attività pregressa e del principio di affidamento. Frattanto, il ceto professionale e gli avvocati in particolare, dovranno superare le naturali ritrosie e, anzichè perdersi in stupide lotte intestine, sciogliere i legacci dei luoghi comuni ed operare per una rinnovata consapevolezza che l'attività professionale, al pari di qualunque altra prestazione lavorativa, ha bisogno di regole e di tariffe, con minimi e massimi, destinati a tutelare, da un canto, i professionisti e, dall'altro, i cittadini. Come esattamente avvertito dagli stessi giudici comunitari, affidare i lavoratori professionali alle regole del mercato, in una realtà come quella italiana, nella quale il numero dei professionisti è oggettivamente eccessivo, significa perseguire -con cinica determinazione- la lotta al massacro del ceto professionale, e la naturale espulsione dei più deboli, che non sempre sono i peggiori, anzi.

17)  PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: ADEGUATO IL LIMITE DI REDDITO
Il Ministero della Giustizia, con decreto 2 luglio 2012, pubblicato sulla G.U. 25 ottobre 2012, n.250, ha provveduto all'adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, portandolo da 10.628,16 ad euro 10.766,33