Sull’argomento si sono già espressi molti studiosi e valenti professionisti; il mio non vuole essere un contributo risolutivo, ma semplicemente uno stimolo per uno scambio di idee e opinioni sull’argomento.
Il decreto legislativo 231/01 indica, come, ormai risaputo, facoltativa l’adozione dei modelli, alla stessa conclusione si giunge facendo riferimento all’articolo 30 del decreto legislativo 81/08.
A questo punto la questione sembrerebbe chiusa. I modelli organizzativi ex D.lgs 231/01 sono facoltativi, per cui l’Ente se vuole trarre il giovamento derivante dall’esenzione della responsabilità penale, deve adottarli, altrimenti, in caso di  ommissione di reato l’azienda non potrà giovarsi delle esimenti.
Sembra trattarsi di una valutazione di tipo gestionale - economica che spetta agli Amministratori.
Gestionale, perché l’applicazione dei modelli organizzativi e la loro corretta attuazione porta ad “imbrigliare” il decisionismo aziendale; economica, perché il management deve valutare se i costi necessari a porre in essere i modelli, e a mantenerli aggiornati, siano inferiori degli eventuali benefici che l’azienda riceverà nel momento in cui dovessero essere applicate le esimenti.
Ma l’articolo 2392 del Codice Civile [1] pone a carico degli Amministratori degli obblighi, ovvero, devono adempiere “i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze”. Questo e’ il grimaldello usato dal giudice penale per procedere nei confronti degli Amministratori [2]. Gli Amministratori non devono essere, in base a una diffusa interpretazione [3] di questo articolo del Codice Civile, esperti in contabilità, in materia finanziaria, e in ogni settore della gestione e dell'amministrazione dell'impresa, ma le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, e non di  irresponsabile o negligente improvvisazione.
Da questa rapida analisi emerge che la facoltà di applicare o meno i modelli organizzativi risulta di molto attenuata, in quando vi è una precisa responsabilità in capo agli amministratori, i quali saranno chiamati a rispondere per i fatti illeciti imputati alla società e per i danni patrimoniali causati ai soci.
Luca De Gennaro
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[1] Codice Civile, art. 2392, comma 1 “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo
statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente
responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie
del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori”.
[2] Si possono a questo proposito trovare diverse sentenze, si veda “La responsabilità dell'amministratore nei reati di
bancarotta fraudolenta impropria e di false comunicazioni sociali tra delega di funzioni e concorso apparente di norme”
di A.Pasculli o la sentenza del 20/02/2002 del tribunale di Torre Annunziata
[3] Si veda ad esempio “Responsabilità degli amministratori verso la società per azioni” A.Rossi.