Il D.Lgs 231/01, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell’ente o da soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza.

E’ stato così superato il dogma societas delinquere et puniri non potest, che per lungo tempo ha rappresentato un punto fermo del nostro ordinamento penalistico.

La riforma è stata adottata in esecuzione delle indicazioni sovranazionali, e precisamente della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 settembre 1997.

La legge 29/9/2000 n. 300, che ha ratificato le suddette Convenzioni, ha previsto l’introduzione di una disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (eccetto lo Stato e gli enti pubblici che esercitano pubblici poteri) e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica, che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale. La delega prescriveva di introdurre siffatta responsabilità in relazione alla commissione di alcune tipologie di reati: alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, illeciti ambientali, reati contro l’incolumità pubblica, omicidio colposo e lesioni colpose aggravati dalla violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro.

Il novero dei reati recepiti dal legislatore delegato con il D.lg. 231 del 2001 è sensibilmente più ristretto rispetto alla legge delega, riducendosi in sostanza ai delitti contro la P.A. (indebita percezione di erogazioni, corruzione, concussione) e ad alcune ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato, di enti pubblici, delle Comunità europee (artt 640, 640 bis e 640 ter c.p.).

Negli anni successivi all’entrata in vigore del D.lg. 231, tuttavia, l’ambito dei reati presupposti si è notevolmente allargato.

Di particolare rilievo è stata l’introduzione dei reati colposi commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro nonché dei reati societari.

Gli enti destinatari della normativa 231

Gli enti che possono incorrere nella responsabilità ex D.lg. 231 sono le persone giuridiche e le società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Sono espressamente esclusi: lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che esercitano pubblici poteri.

Riguardo la categoria degli enti pubblici, occorre fare alcune precisazioni.

Gli enti pubblici economici rientrano certamente nell’ambito soggettivo di applicazione, in quanto essi non esercitano pubblici poteri ma agiscono iure privatorum e sono quindi assimilabili alle società private. Essi inoltre perseguono una finalità di lucro e, pertanto, possono ben essere la culla della criminalità del profitto alla cui neutralizzazione specificamente mira il D.lg. 231.

Vi sono margini di dubbio per quanto concerne gli enti pubblici associativi, dotati sostanzialmente di una disciplina negoziale, ma a cui le leggi speciali hanno assegnato natura pubblicistica per ragioni contingenti (ad es. ACI); nonché gli enti pubblici che erogano un pubblico servizio, tra cui le Istituzioni di assistenza e, soprattutto, le Aziende ospedaliere, le scuole e le Università pubbliche.

L’opinione prevalente esclude tali soggetti dall’applicazione del D.lg. 231 per una serie di considerazioni.

In primo luogo il loro assoggettamento alle sanzioni previste dal D.lg. 231 comporterebbe un grave pregiudizio per la collettività.

In secondo luogo la scelta dei reati operata dal legislatore delegato, in uno con ulteriori indizi normativi desumibili soprattutto dalla disciplina civilistica, consentono di ritenere con ragionevole certezza che il legislatore delegante avesse di mira la repressione di comportamenti illeciti nello svolgimento di attività di natura squisitamente economica, e cioè assistite da fini di profitto.

Con la conseguenza di escludere tutti quegli enti pubblici che, seppure sprovvisti di pubblici poteri, perseguono e curano interessi pubblici prescindendo da finalità lucrative (cfr. Relazione al D.lg. 231 /2001).

Lo stesso discorso non può farsi per gli enti a soggettività privata, che tuttavia svolgano un pubblico servizio (in virtù di una concessione, convenzione, parificazione o analogo atto amministrativo). Questi rientrano nell’ambito soggettivo del D.lg. 231.

In questi enti, infatti, la finalità di natura pubblicistica non esclude il movente economico, ma semplicemente si somma ad esso. Inoltre l'assoggettabilità degli stessi alla disciplina del decreto appare implicitamente ammessa dallo stesso legislatore delegante, nella lettera l), n. 3) del comma 1, che sembrerebbe richiamarsi proprio a tale categoria laddove, nel caso di interdizione, prevede l'esercizio vicario dell'attività se la prosecuzione di quest'ultima "è necessaria per evitare pregiudizi a terzi".

I reati presupposti

L’ente sarà responsabile laddove si configuri uno dei reati tassativamente indicati negli artt. 24 e ss. del decreto.

Il reato o i reati presupposti devono essere stati posti in essere da soggetti che occupano nella struttura dell’ente una determinata posizione. Deve trattarsi cioè di soggetti in posizione apicali (rappresentante, amministratore, direttore) o  di soggetti in posizione subordinata, sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi.

Vediamo prima di tutto quali sono i reati presupposto.

Oggi il D.lg. prevede i seguenti reati:

  1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).
    1. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
    2. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
    3. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
    4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
    5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

  2.  Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]
    1. falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
    2. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
    3.  detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
    4. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
    5. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
    6. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
    7. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
    8. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
    9. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
    10. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
    11. frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

  3.  Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01)
    1. Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
    2. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
    3. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
    4. Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
    5. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
    6. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
    7. Concussione (art. 317 c.p.).

  4. Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001].
    1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
    2. Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
    3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
    4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.)
    5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
    6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
    7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
    8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).

  5.  Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].
    1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
    2. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
    3. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.);
    4. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
    5. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
    6. Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
    7. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
    8. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
    9. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
    10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
    11. Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
    12. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
    13. Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]
    14. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

  6. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

  7.  Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

  8.  Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].
    1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
    2. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
    3. Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
    4. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
    5. Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
    6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
    7. Tratta di persone (art. 601 c.p.);
    8. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

  9.  Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].
    1. Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
    2. Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

  10.  Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].
    1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
    2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

  11. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]
    1. Ricettazione (art. 648 c.p.)
    2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
    3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati:

  1.  Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).
    L’art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
    1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
    2. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
    3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)
    4. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
    5. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);
    6. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);
    7. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
    8. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
    9. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).