La riforma del risparmio (L. 262/2005) ha modificato la disciplina contenuto nel TUF (Testo Unico della Finanza – D.lg. 58/98), introducendo la figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, d’ora in avanti DP.

La norma di riferimento è l’art. 154 bis del TUF, in base al quale la nomina del DP è obbligatoria per le società emittenti quotate, aventi l’Italia come Stato membro d’origine.

Le società non quotate non hanno l’obbligo di nominare il DP, ma possono farlo comunque su base volontaria. Ad ogni modo le società non quotate che intendono presentare domanda per l’ammissione a quotazione a Borsa Italiana devono procedere a tale nomina ed allegare alla domanda lo statuto conforme alla normativa sul risparmio anche per quanto concerne il DP (modalità di nomina e requisiti di professionalità).

Qual è il ruolo di questo nuovo soggetto all’interno delle società?

Il DP ha importanti funzioni di controllo contabile e per questo motivo sarà necessario coordinare i suoi compiti con quelli degli altri organi di controllo contabile di cui già si avvale la società (collegio sindacale, società di revisione, comitato esecutivo, organismo di vigilanza)

In particolare il DP ha il compito di redigere una dichiarazione scritta in cui attesti la corrispondenza ai libri e alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della società, diffusi sul mercato e relativi all’informativa contabile.

Il DP deve poi sottoscrivere, congiuntamente agli amministratori delegati, una attestazione da cui risulti:

  • l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 dell’art. 154 bis nel corso del periodo in cui si sono formati i documenti (il comma 3 stabilisce: “Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario”);
  • la conformità dei documenti ai principi contabili internazionali riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 1606/2002;
  • la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  • l’idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
  • che, relativamente al bilancio di esercizio e a quello consolidato, la relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, insieme alla descrizione dei rischi cui sono esposti;
  • che, per il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione contiene un’analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell’art. 154 ter (il comma 4 dell’art. 154 ter stabilisce: “La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate”).

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 154-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) introdotto dall’art. 1, comma 10, del D.Lgs. 195/2007, le relazioni finanziarie includono la relazione finanziaria annuale, la relazione finanziaria semestrale ed i resoconti intermedi di gestione. La relazione finanziaria annuale comprende il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l’attestazione prevista dall’art. 154-bis, comma 5, del TUF. La relazione finanziaria semestrale comprende il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l’attestazione prevista dall’art. 154-bis, comma 5, del TUF. 

Il legislatore ha introdotto naturalmente una regime di responsabilità sia civile che penale per il DP.

Occorre precisare che la responsabilità del DP non sostituisce quella degli amministratori e degli organi di controllo, che restano responsabilità nell’ambito delle proprie funzioni.

Gli amministratori ad esempio conservano piena responsabilità per il bilancio, che essi hanno il compito di redigere ai sensi dell’art. 2423 c.c. Si tratta dunque di una responsabilità complementare a quella degli altri organi sociali. Per quanto riguarda la responsabilità penale, il DP è stato inserito tra i soggetti attivi di alcuni reati propri.

Il DP, quindi, può essere chiamato a rispondere per il reato di false comunicazioni sociali, per cui è prevista una pena fino a due anni di arresto se non è stato prodotto un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Se invece è stato prodotto un danno, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni, se si tratta di società non quotate (in questo caso è anche richiesta la querela della persona offesa), e da1 a quattro anni di reclusione se si tratta di società quotate (in questo caso non è necessaria la querela).

Il DP può rispondere poi del reato di infedeltà patrimoniale a seguito di dazione o promessa di utilità, sempre se è derivato un danno alla società; del reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e del reato di rivelazione del segreto professionale.

Il DP rischia per altro l’interdizione temporanea e la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei casi di maggiore gravità.


Art. 154-bis (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

1. Lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

2. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all’informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:

a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;

b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;

e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;

f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter.

5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.