In materia di stupefacenti, la Cassazione ha escluso la sussistenza del reato nel caso di coltivazione di piante stupefacenti che in concreto risultavano essere "inoffensive" in ragione della minima entità della coltivazione e del conclamato uso esclusivamente personale (Cassazione, sentenza del 21 luglio 2017, n. 36037).
In particolare si trattava di sei piantine di cannabis di altezza pari a circa 90 cm, contenenti un quantitativo di THC corrispondente a 42 dosi.
In tale fattispecie la Cassazione ha ritenuto che il "fatto non sussiste" affermando il principio secondo cui "la coltivazione tipica di pianta da stupefacente - consistente  nella coltivazione di una pianta conforme al tipo botanico che, se matura, abbia raggiunto la soglia drogante minima - non è punibile qualora risulti del tutto inidonea a determinare la possibile diffusione della sostanza producibile, in considerazione della minima entità della coltivazione".
In tale ipotesi, afferma la Corte, "non ricorre in concreto quella possibilità che dalla coltivazione conseguano da un lato la produzione di quantità potenzialmente indeterminate di stupefacente con la correlata possibile moltiplicazione delle occasioni di lesione della salute pubblica; e dall'altro lato, la concreta possibilità di favorire la circolazione della droga e di alimentarne il mercato".
Da ciò deriva una concreta inoffensività della condotta sebbene astrattamente conforme al tipo legale e, dunque, l'insussistenza del reato.