In materia di stupefacenti, l'articolo 73 comma 5 del DPR 398/1990 prevede una ipotesi di reato più lieve, da valutarsi in base ai mezzi, modalità, circostanze dell'azione ovvero qualità e quantità delle sostanze oggetto dello spaccio.
Sui criteri per l'applicazione di tale ipotesi attenuata, la Cassazione si è abbondantemente pronunciata, sin da quando l'articolo 73, comma 5, configurava, con gli stessi presupposti contenuti nella norma oggi vigente, una circostanza attenuante.
In particolare si ritiene che la fattispecie del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (Cassazione, sentenza del 15 febbraio 2018, n. 14366; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 21 giugno 2000,  n. 17; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 24 giugno 2010, n. 35737; Cassazione, sentenza del 19 settembre 2013, n. 39977 ; Cassazione, sentenza  del 27 marzo 2015, n. 32695).
Va evidenziato che l'ipotesi del fatto di lieve entità non è configurabile nel caso di detenzione di sostanze di differente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo, trattandosi di condotta indicativa della capacità dell'agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice (Cassazione, sentenza n. 14366/2018; Cassazione, sentenza n. 6624/2017; Cassazione, sentenza n. 26205/2015).
Si segnala comunque l'esistenza di altre pronunce secondo cui, invece, in caso di detenzione di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente, la diversa tipologia della sostanza non può di per sé costituire ragione sufficiente ad escludere l'ipotesi di lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5,  qualora le peculiarità del caso concreto siano indicative di una complessiva minore portata dell'attività svolta dallo spacciatore (Cassazione, sentenza n. 46495/2017; Cassazione, sentenza n. 49153/2017; Cassazione, sentenza n. 22655/2017).