IL REATO DI ABBANDONO DI ANIMALI è un reato contravvenzionale di cui deve rispondere chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività e che, quindi non potrebbero sopravvivere autonomamente senza l'aiuto dell'uomo. Tale reato è disciplinato dall'art. 727 del codice penale.
Risponde di tale reato anche chi mantiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
Tale fattispecie in quanto reato contravvenzionale è punita a titolo di dolo e di colpa, rendendo punibili tutti quegli atti colposi d'incuria e di negligenza che danneggiano l'animale, non solo fisicamente( lesioni fisiche) ma anche la sofferenza consistente in soli patimenti configura il reato di abbandono di animali.
Le sanzioni previste per tale reato di cui all'art. 727 c.p. , sono l'arresto fino ad 1 anno o l'ammenda da € 1000 ad € 10.000. Le pene dell'arresto e ammenda sono alternative: la scelta è lasciata alla discrezionalità del Giudice.
Il reato , essendo contravvezionale, si prescrive in 4 anni.
L'art. 727 c.p. si applica a tutti i tipi di animali, non solo quelli domestici, ma anche quelli esotici e selvatici.
La Cassazione penale con sentenza del 2006 ha condannato per abbandono di animale un uomo che aveva lasciato all'interno della propria autovettura il proprio cane per circa 1 ora , chiuso in un'auto lasciata al sole con una temperatura di circa 30 gradi, trattandosi di condizioni incompatibili con la natura dell'animale.
 

Configura tale reato , anche lasciare gli animali liberi in ampi spazi, se tale libertà si trasformi in modalità non corrette per le esigenze degli animali stessi.
Ad esempio, è stato ritenuto responsabile di tale reato che aveva detenuto 2 cavalli , pur lasciandoli liberi, senza dare loro nè cibo nè acqua, senza custodia, in un luogo privo di recinzioni, scosceso ed impervio, senza alcun riparo ove trovare protezione.

Prima dell'introduzione della Legge 189 del 2004, l'art. 727 c.p. puniva anche il maltrattamento di animali. Successivamente, dopo l'introduzione di tale legge, sono state apportate modifiche che hanno condotto al riconoscimento di maggiore gravità ed autonomia al reato di maltrattamento di animali, inserendo cosi un nuovo e specifico Titolo nel codice penale ( titolo Nono-bis : " Dei delitti contro il sentimento degli animali").
Ad oggi , quindi, il reato di maltrattamento di animali non è più un semplice reato contravvenzionale, bensì configura il più grave delitto, di cui all'art. 544 ter del codice penale.
L'art. 727 c.p. , pertanto, ha ora la funzione di punire le condotte residuali che non raggiungano la gravità prevista dal Titolo Nono.

Avv. Roberta Motta