Si è posto dunque il quesito se sia possibile o meno disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente nei confronti dei beni di una persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante o da altro organo della stessa.
Sul punto, la Cassazione, con sentenza del 5 marzo 2014, n. 10561, ha affermato i seguenti quattro principi di diritto:
- è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, "di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi" dell’ente medesimo, a condizione che tale profitto o beni siano direttamente riconducibili al profitto e siano nella disponibilità dell’ente;
- non è consentito il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi dell’ente stesso, salvo che l’ente sia uno "schermo fittizio";
- non è consentito il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti degli organi di un ente per reati tributari da costoro commessi "quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario" compiuto dagli organi dell’ente stesso in capo a costoro o a persona, ente compreso, non estraneo al reato;
- l’impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto del reato.