In materia di reati stradali, laddove la Polizia stradale voglia effettuare accertamenti relativi all'eventuale stato di ebbrezza o di alterazione per l'uso di stupefacente, è necessario che al conducente sia dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, pena la nullità degli esami che vengano svolti.
Questo principio si applica anche nel caso in cui il conducente rifiuti di sottoporsi al test (Cassazione, sentenza del 21 novembre 2016, n. 49236).
La Cassazione ribadisce che tale informativa è obbligatoria in base all'articolo 114 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale e deve essere fornita all'interessato prima del compimento dell'atto urgente.
Precisa tuttavia che la detta informativa può essere data anche solo verbalmente (ed essere quindi dimostrata per testimoni in sede di istruttoria dibattimentale), non essendo invece necessario che l'avviso in questone sia riportato per iscritto nel verbale redatto dagli operanti.