Il prelievo delle urine finalizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope può essere effettuato solo previo consenso dell’interessato.
Il rifiuto a sottoporsi a tale esame costituisce un reato ai sensi dell’articolo 187, comma 8, del Codice della strada.
La Cassazione, tuttavia, ha precisato che, qualora il prelievo debba essere effettuato con trattamento invasivo e doloroso (nella specie, cateterizzazione vescicale), e questo non sia giustificato da esigenze terapeutiche, l'interessato può legittimamene rifiutarsi senza incorrere in responsabilità per il reato suddetto (Cassazione, sentenza del 3 marzo 2014, n. 10136).