Non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall'autore del reato, utilizzatore del veicolo in base ad un contratto di leasing, se la società concedente, proprietaria del mezzo, è estranea al reato.Tale principio è stato affermato dalla Cassazione, a Sezioni Unite, con l'interessante sentenza del 17 aprile 2012, n. 14484.
In particolare la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità o meno di un sequestro preventivo disposto nell'ambito di un procedimento penale per il reato di cui all'articolo 186, comma 2, lettera c), del Codice della strada (guida in stato di ebbrezza).
Nella specie, il pubblico ministero, in corso di indagine, aveva chiesto al G.I.P. il sequestro preventivo dell'autovettura, la quale, pur non intestata all'indagato, doveva comunque ritenersi nella sua disponibilità in quanto oggetto di un contratto di locazione finanziaria.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini rilevava che il veicolo utilizzato dall'indagato non poteva essere considerato appartenere a soggetto estraneo al reato in quanto "un bene detenuto in virtù di contratto di leasing appartiene al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità". Il Giudice emetteva, quindi, il decreto di sequestro richiesto (si precisa che all'epoca non era ancora entrata in vigore la Legge n. 120/2010, che ha attribuito natura amministrativa al sequestro ed alla confisca del veicolo in materia di reati stradali, ma il principio in esame è analogo).
La società, proprietaria dell'autovettura, proponeva richiesta di riesame, osservando che il mezzo era stato concesso in uso a terzi non in forza di un contratto di leasing finanziario ma in virtù di diversa tipologia contrattuale indicata come "noleggio senza conducente".
In particolare, il contratto era stato stipulato con altra società, che a sua volta aveva concesso l'autovettura all'autore del reato.
Il Tribunale di Rimini rilevava effettivamente che l'autovettura sottoposta a sequestro era di proprietà della società istante ed era stata concessa ad altra società con un contratto di "locazione senza conducente"; per cui, il mezzo risultava appartenere a soggetto estraneo al reato, il che, ai sensi del preciso disposto di cui all'articolo 186 del Codice della strada, escludeva la possibilità di confisca. Annullava, quindi, il decreto di sequestro preventivo.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini proponeva ricorso per cassazione, ribadendo la legittimità del sequestro.
Al riguardo, richiamava la sentenza della Cassazione dell'11 febbraio 2010, n. 10688, secondo cui sarebbe legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ne aveva la disponibilità in forza di un contratto di leasing. Sul punto, la Cassazione aveva affermato che la società di leasing, per riottenere la materiale disponibilità del veicolo, doveva dimostrare la cessazione del contratto con la configurazione del suo diritto alla restituzione del bene.
Analogamente, in altra precedente pronuncia (Cassazione, sentenza 12 dicembre 2007, n. 4746), si era detto che l'avente interesse alla restituzione non era il proprietario concedente bensì l'utilizzatore in quanto soggetto che si era assunto i rischi connessi al deterioramento del bene, non dovuto all'uso, e alla perdita della res.
Nonostante questi precedenti, la Quarta Sezione della Cassazione osservava che il concetto di appartenenza della cosa non poteva estendersi fino a ricomprendere "qualsiasi disponibilità giuridica o fattuale", il che comporterebbe, anche in riferimento ad un contratto di mera locazione del bene, la configurabilità dell'appartenenza del bene locato al locatario e la sua conseguente confiscabilità.
Il ricorso veniva quindi assegnato alle Sezioni Unite per risolvere la seguente questione di diritto: "Se l'autovettura condotta in stato di ebbrezza dall'indagato e da questo utilizzata in forza di un contratto di leasing sia da ritenere cosa appartenente a persona estranea ai reato e se, pertanto, la società di leasing concedente abbia titolo a chiedere la restituzione dell'autovettura sottoposta a sequestro in vista della confisca".
Le Sezioni Unite hanno precisato, prima di tutto, che l'eventuale emissione di un provvedimento di confisca dovrà tener conto della nuova connotazione amministrativa e della ricorrenza delle relative condizioni, a seguito della entrata in vigore della Legge del 29 luglio 2010, n. 120, per cui la confisca ha ora natura amministrativa.
Per il sequestro del mezzo si procede pure secondo le modalità amministrative, di competenza dell'autorità amministrativa.
Ad ogni modo, l'applicabilità della confisca (e quindi del sequestro) richiede la verifica del rapporto tra colui che guida in condizioni alterate per l'alcool ed il mezzo da lui usato.
Invero, l'articolo 186, comma 2, esclude la confiscabilità nel caso in cui il mezzo appartenga a persona estranea al reato (analoga disposizione è contenuta in generale per la confisca amministrativa nell'articolo 213, comma 6, del Codice della strada): in siffatta ipotesi, viene in rilievo l'altra previsione alternativa, sempre afflittiva, in base alla quale, appartenendo il veicolo a persona estranea al reato, viene raddoppiata per l'autore della contravvenzione la durata della sospensione della patente di guida.
La nozione di "appartenenza" assume, in sede penale, un significato più ampio rispetto al solo diritto di proprietà e ricomprende i diritti reali di godimento e di garanzia che i terzi hanno sul bene.
La Cassazione ha ripetutamente affermato che l'applicazione della confisca non determina l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti a favore di terzi sulle cose e parimenti dei diritti reali di godimento.
Per contro è stata esclusa la ricomprensione nella nozione di appartenenza della semplice disponibilità giuridica qualificata del godimento del bene, sulla base di una fonte giuridica legittima: in altre parole, la mera utilizzazione libera, non occasionale e non temporanea del bene.
Altra condizione per escludere la confiscabilità del bene è l'estraneità al reato del soggetto cui appartiene il veicolo. Il terzo, innanzitutto, per considerarsi estraneo deve essere in buona fede e cioè non deve avere in alcun modo partecipato al reato, richiedendosi lamancanza di ogni collegamento diretto o indiretto con la consumazione del fatto reato.
Nè egli deve avere ricavato consapevolmente vantaggi e utilità dal reato, nè avere avuto comportamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito della cosa.
In tal senso, nell'ambito specifico della guida in stato di ebbrezza, non potrebbe ritenersi "estraneo" il soggetto che per difetto di vigilanza o per altro comportamento colposo ha agevolato la perpetrazione della fattispecie contravvenzionale, per esempio nel caso di proprietario dell'autovettura che risulti a bordo con il trasgressore (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 28 aprile 1999, n. 9).
La Cassazione, inoltre, richiama anche l'articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che esige, al fine dell'applicazione di una pena e quindi anche della confisca, la ricorrenza di un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale (Corte EDU, sentenza del 9 febbraio 1995, Welch e. Regno Unito; Corte EDU, sentenza del 30 agosto 2007, Sud Fondi srl e. Italia; Corte EDU, sentenza del 20 gennaio 2009, sud Fondi c. Italia).
La Corte EDU, sempre in materia di applicazione della confisca, ha evidenziato che il disposto ex articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (Protezione della proprietà) consente una diminuzione patrimoniale del soggetto solo nelle condizioni previste dalla legge, per cui anche l'applicazione di una misura comportante un pregiudizio patrimoniale, al di fuori delle previsioni normative, configura un'illecita ingerenza nella sfera giuridica ed economica del singolo.
Detto inquadramento degli istituti in esame, nell'interpretazione della Convenzione proveniente dalla Corte di Strasburgo, esclude la legittimità della confisca dell'autovettura condotta da soggetto in stato di ebbrezza per uso di alcool se la stessa risulta concessa in leasing e quindi di proprietà del concedente nel corso del contratto stesso, qualora il concedente sia pure estraneo al reato.
Una diversa interpretazione della normativa interna, qualora pure prospettabile, comporterebbe la violazione dell'articolo 7 CEDU e del l'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
Inoltre, il giudice, tra più opzioni interpretative, è tenuto ad interpretare la norma interna nel rispetto della Costituzione della Repubblica e con adeguamento all'orientamento convenzionale.
In conclusione, la Cassazione ha affermato l'inapplicabilità di una sanzione penale, configurante una diminuzione patrimoniale del soggetto - privato di un suo bene - al di fuori di una responsabilità penale ed altresì di una specifica previsione legislativa e delle relative condizioni.
Ne consegue l'inapplicabilità della confisca del veicolo di proprietà del concedente nel contratto di leasing se estraneo al reato di guida in stato di ebbrezza commesso dall'utilizzatore, con la correlativa applicazione all'indagato della previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, ex articolo 186 C.d.S., comma 2.
Pertanto, ha enunciato il seguente principio di diritto: "non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall'autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato".