La legge nr. 89 del 2001, denominata Legge Pinto ha introdotto nel nostro sistema il principio del diritto al risarcimento del danno per eccessiva durata del processo.Tale diritto al risarcimento spetta a chi è stato parte del processo e senza colpa abbia subito l’ingiuste lungaggini della giustizia civile, penale o amministrativa.
A tal fine il nostro ordinamento, recependo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha predisposto tempi, modalità e condizioni che il ricorrente deve rispettare per ottenere la pronuncia favorevole relativamente al risarcimento del danno causata dall’eccessiva durata del processo.
Di particolare importanza è la disposizione contenuta all’art. 2, comma 2 ter della Legge 89 del 2001 il quale espressamente prevede che” si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni”.
Tale norma sembrerebbe affermare che a prescindere dalla durata delle singole fasi, preliminari, primo grado, secondo grado e di legittimità, il termine finale, contenuto nei 6 anni sia da ritenersi ugualmente ragionevole e come tale non dar luogo ad alcun risarcimento.
La Sezione Sesta della Suprema Corte di Cassazione Civile, intervenuta sul punto proprio per chiarire tale disposto ed evitare l’uso distorto in sede giudiziale ha affermato con la sentenza nr 23745 del 6.11.2014 l’esatto contrario.
Sostiene infatti la Suprema Corte “che in questo senso la norma recepisce i parametri di durata fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ed applicati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 1, 5 dicembre 2011, n. 25955; Sez. 6-1, 7 settembre 2012, n. 15041); che alla previsione contenuta nel comma 2-bis fa seguito il comma 2- ter, ai sensi del quale “si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni”;
che quest’ultima disposizione va interpretata in continuità con il comma che la precede: essa – nel mantenere fermi i limiti di durata ragionevole fissati nel comma 2-bis – lungi dall’allungare a sei anni il periodo di definizione di un processo che si sia esaurito in un unico grado di giudizio, detta una norma di chiusura, introducendo (anche qui, in linea con i risultati dell’elaborazione giurisprudenziale: Sez. 1, 13 aprile 2006, n. 8717; Sez. 1, 4 luglio 2011, n. 14534) una valutazione sintetica e complessiva del processo che si sia articolato in tre gradi di giudizio, consentendo così di escludere la configurabilità del superamento del termine di durata ragionevole tutte le volte in cui la durata dell’intero giudizio, nei suoi tre gradi, sia contenuta nel parametro complessivo di sei anni, e di trascurare, al contempo, il superamento registrato in un grado quando questo sia stato compensato da un iter più celere rispetto allo standard nel grado precedente o successivo;”
Afferma inoltre la Corte “che la diversa interpretazione offerta dai giudici del merito finisce con porsi in contrasto, oltre che con la lettera della disposizione nel suo complesso, con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.”
Ne consegue pertanto che qualora il procedimento abbia avuto una durata superiore al termine ragionevole, la parte avrà diritto ad ottenere il risarcimento del danno per durata eccessiva del procedimento anche se questo si è concluso entro i 6 anni.