L’articolo 6 della legge n°547/93 ha introdotto l’articolo 617/quater nel codice penale, rubricandolo come “INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE”.
Tale articolo prevede:
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Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
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Inquadramento del reato nel codice penale
Il reato in esame è inserito nella sezione V (delitti contro l’inviolabilità dei segreti), del capo III (delitti contro la libertà individuale), del titolo XII (delitti contro la persona) del libro secondo del codice penale.
L’articolo 617 quater prevede tre ipotesi criminose:
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il fatto di chiunque fraudolentemente intercetta una comunicazione proveniente da un sistema informatico o telematico o da più sistemi fra loro collegati;
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il fatto di chiunque fraudolentemente interrompe o impedisce tali comunicazioni;
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il fatto di chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni informatiche o telematiche di cui fraudolentemente abbia preso conoscenza. Tale ipotesi è sussidiaria, infatti è prevista autonomamente solo se non costituisce un più grave reato.
Per “
comunicazioni informatiche o telematiche” s’intendono le trasmissioni di dati, immagini, simboli, programmi e ogni altra informazione attraverso sistemi informatici e telematici.
Per “
intercettazione” si intende ogni operazione compiuta col fine di prendere conoscenza, direttamente o di nascosto, di corrispondenza, nella sua più ampia accezione.
Per “
impedire” si intende il frapporre ostacoli hardware e software alla normale utilizzazione di un sistema informatico e telematico.
Per “
interrompere” si intende sospendere il flusso di informazioni.
Per “
rivelare” si intende portare a conoscenza, o rendere noto, senza averne facoltà o diritto, e quindi abusivamente, a terzi il contenuto di documenti informatici destinati a rimanere segreti.
Per “
qualsiasi mezzo di informazione al pubblico”, si intende quello dotato di specifica idoneità tecnica a divulgare la notizia nei confronti della generalità di terzi o di una parte di essi
1.
Per “
fraudolentemente” si intende l’uso di mezzi ingannevoli o raggirevoli
2, cioè l’intercettazione deve consistere in attività volta a rappresentare al sistema stesso in via automatica o al gestore del sistema una situazione non corrispondente al vero.
Il tentativo di reato nei casi previsti dall’articolo in esame è ipotizzabile. Si tratta di un reato comune perchè può essere commesso da chiunque.
La norma considera l’ipotesi dell’illecita riproduzione mediante strumenti di comunicazione di massa di notizie riservate, di atti o messaggi inseriti in un sistema informativo complesso e chiuso al pubblico, o di agenzie di informazione destinate a un numero chiuso di abbonati collegati telematicamente.
La responsabilità è esclusivamente a titolo di dolo, poichè si tratta di un delitto. Il dolo richiesto è quello generico, consistente nella coscienza e volontà di commettere una delle fattispecie previste.
Sono previste tre circostanze aggravanti, che si caratterizzano in relazione al carattere e alla titolarità del sistema informativo violato, e al carattere delle mansioni o dell’attività svolta dall’agente.
Tali ipotesi aggravate prevedono il caso in cui i reati previsti dai commi precedenti siano commessi:
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in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
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da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
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da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Tali ipotesi concretano l’applicabilità di pene più severe e la procedibilità d’ufficio.
Per operatore di sistema si intende il soggetto cui competono funzioni essenzialmente tecniche di coordinamento e di gestione delle operazioni intercomunicanti svolte in modo informatico o telematico
3.
Arresto: facoltativo in flagranza;
Fermo di indiziato di delitto: non consentito;
Misure cautelari personali: consentite;
Autorità giudiziaria competente: 1°-2°c.: pretore; 4°c.: Tribunale;
Procedibilità: 1°-2°c.: a querela di parte; 4°c.: d'ufficio;
Pene: per il reato semplice: reclusione da sei mesi a quattro anni; per il reato aggravato: reclusione da uno a cinque anni.
1 Cass. sez.5 sent.7628-84
2 Ceccacci op. cit. pg. 89
3 Borruso e altri op. cit. pg. 123