L’articolo 6 della legge n°547/93 ha introdotto l’articolo 617/quater nel codice penale, rubricandolo come “INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE”. Tale articolo prevede: “Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.  
  • Inquadramento del reato nel codice penale
Il reato in esame è inserito nella sezione V (delitti contro l’inviolabilità dei segreti), del capo III (delitti contro la libertà individuale), del titolo XII (delitti contro la persona) del libro secondo del codice penale.  
  • Analisi della norma
L’articolo 617 quater prevede tre ipotesi criminose:
  1. il fatto di chiunque fraudolentemente intercetta una comunicazione proveniente da un sistema informatico o telematico o da più sistemi fra loro collegati;
  2. il fatto di chiunque fraudolentemente interrompe o impedisce tali comunicazioni;
  3. il fatto di chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni informatiche o telematiche di cui fraudolentemente abbia preso conoscenza. Tale ipotesi è sussidiaria, infatti è prevista autonomamente solo se non costituisce un più grave reato.
Per “comunicazioni informatiche o telematiche” s’intendono le trasmissioni di dati, immagini, simboli, programmi e ogni altra informazione attraverso sistemi informatici e telematici. Per “intercettazione” si intende ogni operazione compiuta col fine di prendere conoscenza, direttamente o di nascosto, di corrispondenza, nella sua più ampia accezione. Per “impedire” si intende il frapporre ostacoli hardware e software alla normale utilizzazione di un sistema informatico e telematico. Per “interrompere” si intende sospendere il flusso di informazioni. Per “rivelare” si intende portare a conoscenza, o rendere noto, senza averne facoltà o diritto, e quindi abusivamente, a terzi il contenuto di documenti informatici destinati a rimanere segreti. Per “qualsiasi mezzo di informazione al pubblico”, si intende quello dotato di specifica idoneità tecnica a divulgare la notizia nei confronti della generalità di terzi o di una parte di essi1. Per “fraudolentemente” si intende l’uso di mezzi ingannevoli o raggirevoli2, cioè l’intercettazione deve consistere in attività volta a rappresentare al sistema stesso in via automatica o al gestore del sistema una situazione non corrispondente al vero. Il tentativo di reato nei casi previsti dall’articolo in esame è ipotizzabile. Si tratta di un reato comune perchè può essere commesso da chiunque. La norma considera l’ipotesi dell’illecita riproduzione mediante strumenti di comunicazione di massa di notizie riservate, di atti o messaggi inseriti in un sistema informativo complesso e chiuso al pubblico, o di agenzie di informazione destinate a un numero chiuso di abbonati collegati telematicamente.  
  • Componente psicologica
La responsabilità è esclusivamente a titolo di dolo, poichè si tratta di un delitto. Il dolo richiesto è quello generico, consistente nella coscienza e volontà di commettere una delle fattispecie previste.    
  • Circostanze aggravanti
Sono previste tre circostanze aggravanti, che si caratterizzano in relazione al carattere e alla titolarità del sistema informativo violato, e al carattere delle mansioni o dell’attività svolta dall’agente. Tali ipotesi aggravate prevedono il caso in cui i reati previsti dai commi precedenti siano commessi:
  1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
  2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
  3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Tali ipotesi concretano l’applicabilità di pene più severe e la procedibilità d’ufficio. Per operatore di sistema si intende il soggetto cui competono funzioni essenzialmente tecniche di coordinamento e di gestione delle operazioni intercomunicanti svolte in modo informatico o telematico3.  
  • Note procedurali
Arresto: facoltativo in flagranza; Fermo di indiziato di delitto: non consentito; Misure cautelari personali: consentite; Autorità giudiziaria competente: 1°-2°c.: pretore; 4°c.: Tribunale; Procedibilità: 1°-2°c.: a querela di parte; 4°c.: d'ufficio; Pene: per il reato semplice: reclusione da sei mesi a quattro anni; per il reato aggravato: reclusione da uno a cinque anni.   1 Cass. sez.5 sent.7628-84 2 Ceccacci op. cit. pg. 89 3 Borruso e altri op. cit. pg. 123