Il datore di lavoro che, pur non avendo mai versato al lavoratore l'indennità per malattia, assegni familiari e/o cassa integrazione guadagni, abbia tuttavia portato le relative somme a conguaglio (negli appositi modelli DM10) con quanto da lui dovuto all'istituto previdenziale per contributi previdenziali e assistenziali, commette il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall'articolo 316 ter del Codice penale.
Sul punto, va ricordato che i modelli DM10 sono prospetti mensili con i quali il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'I.N.P.S. le retribuzioni corrisposte mese per mese ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'ente, delle agevolazioni e degli sgravi. Ciò ai fini del versamento dei contributi dovuti.
Va anche ricordato che le somme spettanti al lavoratore per assegni familiari o indennità di malattia o di maternità costituiscono un debito dell'I.N.P.S., e non del datore di lavoro, il quale, in forza dell'articolo 1 del Decreto Legge n. 633/79, è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio da effettuarsi tramite i suddetti modelli DM10.
È chiaro peraltro che, mediante la falsa rappresentazione all'I.N.P.S. di aver erogato ai lavoratori somme in realtà non corrisposte, il datore di lavoro realizza sicuramente - o, quanto meno, pone in essere atti idonei a realizzare - l'ingiusto profitto del conguaglio delle prestazioni che egli assume, falsamente, di aver anticipato.
Orbene, la giurisprudenza ha affrontato la questione del corretto inquadramento giuridico della suddetta condotta, dando vita a tre orientamenti diversi.
Secondo l'orientamento tradizionale, tale condotta va qualificata come "truffa" dal momento che il datore di lavoro, per mezzo dell'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore, induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva (Cassazione, sentenza del 3 ottobre 2012, n. 42937; Cassazione, sentenza del 27 febbraio 2007, n. 11184).
Secondo altro orientamento, invece, la condotta in questione va qualificata come "appropriazione indebita" in danno del lavoratore (Cassazione, sentenza del 15 gennaio 2013, n. 18762).
In particolare, in questa decisione, si sottolinea come la discordanza tra la situazione rappresentata all'I.N.P.S. e quella reale è idonea a procurare al datore di lavoro l'ingiusto profitto del conguaglio delle prestazioni che egli assume di aver anticipato, ma non è idonea a determinare alcun danno dell'I.N.P.S., perché il lavoratore - per riscuotere le somme cui ha diritto - potrebbe rivolgersi solo al datore di lavoro per ottenere quanto gli spetta, e non all'I.N.P.S., avendo quest'ultimo - attraverso il conguaglio - adempiuto il suo obbligo. Non potrebbe, perciò, ravvisarsi il reato di truffa nella condotta del datore di lavoro, non potendo tale condotta cagionare alcun danno patrimoniale all'istituto previdenziale. Sempre secondo tale orientamento, la condotta del datore di lavoro - che trattenga le somme indebitamente portate a conguaglio e fatte figurare come erogate al lavoratore in relazione a prestazioni di cui egli si è riconosciuto debitore per conto dell'ente previdenziale - potrebbe eventualmente dare luogo al reato di appropriazione indebita in danno del lavoratore.
Secondo un terzo e più recente orientamento, invece, la condotta in questione va inquadrata nella fattispecie criminosa della "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" di cui all'articolo 316 ter del Codice penale (in tal senso Cassazione, sentenza del 17 ottobre 2014, n. 2002; Cassazione, sentenza del 3 febbraio 2016, n. 4404).
L'articolo 316 ter del Codice penale recita: "Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee".
La Cassazione ha già affermato che l'articolo 316 ter del Codice penale configura un reato di pericolo, e non di danno (Cassazione, sentenza del 9 maggio 2013, n. 35220), e che tale reato si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sia perché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, sia per l'assenza della induzione in errore (Cassazione, sentenza del 19 ottobre 2012, n. 46064). 
L'ambito applicativo del delitto di cui all'articolo 316 ter del Codice penale è stato affrontato anche dalle Sezioni Unite con due importanti sentenze.
Con una prima sentenza del 2007, la Cassazione ha tracciato i confini tra la fattispecie criminosa di cui all'articolo 316 ter del Codice penale e quella di cui all'articolo 640 bis del Codice penale, sottolineando  che l'introduzione nel codice penale dell'articolo 316 ter ha risposto all'intento di estendere la punibilità a condotte "decettive" (in danno di enti pubblici o comunitari) non incluse nell'ambito operativo della fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; dimodoché, fermi i limiti tradizionali della fattispecie di truffa, vanno inquadrate nella fattispecie di cui all'articolo 316 ter  le condotte alle quali non consegua un'induzione in errore o un danno per l'ente erogatore, con la conseguente compressione dell'articolo 316 ter a situazioni del tutto marginali, "come quello del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale" (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 19 aprile 2007, n. 16568).
Le Sezioni Unite, con la sentenza in esame, hanno perciò affermato il principio secondo cui "vanno ricondotte alla fattispecie di cui all'articolo 316 ter - e non a quella di truffa - le condotte alle quali non consegua un'induzione in errore per l'ente erogatore, dovendosi tenere conto, al riguardo, sia delle modalità del procedimento di volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazione, sia delle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto".
Con una più recente sentenza del 2010 (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 16 dicembre 2010, n. 7537), le Sezioni Unite sono poi tornate sul tema e, proseguendo sulla strada tracciata dalla propria precedente sentenza, hanno affermato il principio secondo il quale "L'art. 316-ter cod. pen. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall'uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente".
Valorizzando la collocazione topografica dell'articolo 316 ter del Codice penale tra i delitti contro la pubblica amministrazione e considerando che gli elementi descrittivi che compaiono tanto nella rubrica che nel testo della norma evidenziano chiaramente la volontà del legislatore di perseguire la percezione sine titulo delle erogazioni in via privilegiata rispetto alle modalità attraverso le quali l'indebita percezione si è realizzata, le Sezioni Unite hanno precisato il principio dianzi enunciato nel senso che, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'articolo 316 ter del Codice penale, "nel concetto di conseguimento indebito di una 'erogazione' da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di 'contribuzione' ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l'elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell'esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perché anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità".
 Orbene, alla stregua di quanto detto, deve ritenersi che il delitto di cui all'articolo 316 ter del Codice penale prescinde sia dall'esistenza di artifici o raggiri, sia dalla induzione in errore, sia dall'esistenza di un danno patrimoniale patito dalla persona offesa, elementi tutti che caratterizzano il delitto di truffa.
Ciò che è richiesto dalla fattispecie criminosa di cui all'articolo 316 ter del Codice penale è l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere (ovvero l'omissione di informazioni dovute) da cui derivi il conseguimento indebito di erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici o delle Comunità europee, da cui derivi cioè il conseguimento di erogazioni cui non si ha diritto.
Tali erogazioni, poi, possono consistere indifferentemente o nell'ottenimento di una somma di danaro oppure nell'esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta.
Così configurata la fattispecie criminosa di cui all'articolo 316 ter del Codice penale, deve ritenersi che nella stessa va inquadrata la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia o maternità o assegni familiari, ottiene dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all'istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.
Come si è detto, infatti, l'erogazione che costituisce elemento costitutivo del delitto di cui all'articolo 316 ter del Codice penale può consistere semplicemente nell'esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta, e non deve necessariamente consistere nell'ottenimento di una somma di danaro.
Il reato si consuma nel momento in cui il datore di lavoro provvede a versare all'I.N.P.S. (sulla base dei dati indicati sui modelli DM10) i contributi ridotti per effetto del conguaglio cui non aveva diritto, venendo così - tramite il mancato pagamento di quanto altrimenti dovuto - a percepire indebitamente l'erogazione dell'ente pubblico.
La Cassazione ha quindi affermato il seguente principio di diritto: "Integra il delitto di "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" di cui all'art. 316-ter cod. pen. la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia o maternità o assegni familiari, ottiene dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all'istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e  assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni" (Cassazione, sentenza del 17 ottobre 2014, n. 2002).