In generale, a tutti può capitare di essere fermati da una pattuglia alla guida di un veicolo per un controllo di routine e trovarsi ad affrontare la “famosa prova del palloncino” sotto lo sguardo attento degli agenti della Polizia Municipale o della Polizia Stradale.
Nel caso in cui dovesse effettivamente emergere lo stato di ebbrezza del conducente, le conseguenze derivanti possono rimanere, nel migliore dei casi, in ambito amministrativo, oppure sconfinare in ambito penale.
Esistono, infatti, dei parametri precisi, stabiliti dal legislatore all’art. 186 del Codice della Strada, in base ai quali viene stimata la gravità della condotta del guidatore, gravità alla quale sarà successivamente parametrata l’eventuale sanzione.
Schematicamente:
Ipotesi A,  tasso alcolemico rilevato 0,5 – 0,8:  sanzione amministrativa da € 532 a € 21 e sospensione patente da 3 a 6 mesi;
Ipotesi B, tasso alcolemico rielvato0,8 – 1,5: ammenda da € 800 a € 3.200 e arresto fino a 6 mesi, sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
Ipotesi C, tasso alcolemico rilevato superiore a 1,5: ammenda da € 1.500 a € 6.000 e arresto da 6 mesi a 1 anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni.

La legge prevede, poi, in alcune ipotesi, pene ancora più severe e/o ulteriori sanzioni accessorie che vanno ad incidere sul veicolo e/o sulla patente.
Ad esempio, in riferimento all’ipotesi più grave, riportata alla lettera C:
  1. se il veicolo appartiene al fermato, verrà confiscato, anche nel caso in cui con la sentenza di condanna finale dovesse essere applicata la sospensione condizionale della pena; dunque, anche nel caso in cui la pena vera e propria non dovesse essere espiata (perché “sospesa”), il veicolo andrà comunque perso.
  2. se il veicolo non appartiene alla persona fermata, la durata della sospensione della patente è raddoppiata;
  3. in caso di recidiva, vale a dire se la persona fermata risulta essere già stata condannata per il medesimo reato nei due anni precedenti, la patente non è sospesa, ma revocata;
Inoltre, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta automaticamente che il conducente venga punito “con le pene previste dalla lettera C”.
Tra le altre ipotesi che possono comportare un aggravamento della posizione di chi è stato fermato troviamo, inoltre, l’aver causato un incidente stradale e l’aver commesso il reato in una fascia oraria notturna (precisamente dalle ore 22,00 alle ore 7,00).
Ma in che modo gli agenti procedono in concreto?
Come primo passo, spesso, effettuano il così detto pretest” o test precursore, che non ha valore probatorio di per sé, ma che se dovesse risultare positivo, comporterà la decisione da parte degli agenti di sottoporre la persona fermata al test etilometrico vero e proprio.
Attenzione, però, il pretest non è una fase necessaria, perché gli organi di Polizia Stradale possono procedere con l’utilizzo dell’etilometro in ogni caso d'incidente oppure “quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool”.
Infatti, lo stato di ebbrezza può essere desunto da altri indizi, come difficoltà nel mantenere l’equilibrio, alito vinoso, occhi arrossati, difficoltà nell’eloquio, ecc.
Per quanto riguarda il risultato del test etilometrico vero e proprio, effettuato per mezzo di attrezzature più sofisticate rispetto a quelle utilizzate per il test precursore, potrà costituire una vera e propria prova utilizzabile anche in sede penale e posta a fondamento di una sentenza di condanna.
Tuttavia, è bene precisare che tale efficacia probante può (o dovrebbe) essergli riconosciuta solo se sono rispettate alcune condizioni:
  1. l’apparecchio utilizzato dagli agenti deve essere stato sottoposto a regolari revisioni annuali;
  2. la persona deve essere avvisata, prima di procedere con il test, della facoltà di essere assistito da un avvocato.
Quest’ultima facoltà comporta che al fermato (o a un accompagnatore) deve essere accordato il permesso di telefonare ad un proprio legale di fiducia, il quale, a sua volta, potrà assistere all’accertamento, purché abbia la possibilità di raggiungere il proprio assistito in un arco temporale considerato congruo.
Per questo motivo potrebbe rivelarsi utile far mettere a verbale l’orario in cui è stato avvisato il proprio avvocato, così che un eventuale rifiuto degli agenti di attendere un periodo di tempo adeguato, potrebbe fornire un elemento in più di difesa utile per tutelare la posizione del fermato davanti al Giudice.
Questo diritto può essere di grande importanza anche perché, secondo la curva di Widmark (per la cui disamina si rimanda alla letteratura scientifica di settore), l’andamento della concentrazione di alcol nel sangue ha un andamento non costante, che porta il tasso a salire velocemente nei primi 60 minuti circa, per poi scendere gradualmente.
Appare intuitivo, dunque, che la possibilità di prendere tempo prima di sottoporsi al test etilometrico potrebbe comportare, se si è fortunati, un abbassamento del proprio tasso alcolemico e, pertanto, un passaggio dall’ipotesi C all’ipotesi B o, ancora meglio, dall’ipotesi B all’ipotesi A.
In conclusione, pur ritenendo che la migliore strategia consista nel non mettersi alla guida di un veicolo dopo aver assunto alcolici, nel caso in cui dovesse succedere e si venisse fermati da una pattuglia, il miglior modo di affrontare la situazione consiste nel mostrarsi collaborativi con gli agenti e nel farsi assistere, anche solo telefonicamente, da un legale di fiducia.