In tema di guida in stato di ebbrezza, il conducente, invitato a sottoporsi all'alcoltest, deve essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore, a pena di nullità

 

La guida in stato di ebbrezza è un reato previsto e punito dall'articolo 186 del Codice della strada.

Per accertare lo "stato di ebbrezza", l'organo accertatore ha il potere di sottoporre il conducente ad accertamenti mediante l'uso di apparecchi autorizzati (alcoltest).

Orbene, tali accertamenti rappresentano, da un punto di vista tecnico-processuale, "atti urgenti e indifferibili", per il quali l'interessato deve necessariamente essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell'articolo 114 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.

Se l'interessato non riceve questo avviso, l'alcoltest è nullo e non potrà essere utilizzato come prova della guida in stato di ebbrezza.

Questi principi sono stati affermati dalla Cassazione, con sentenza del 17 ottobre 2013 n. 42667, con cui è stato confermato il proscioglimento dell'imputato pronunciato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, in quanto, rilevata d'ufficio la nullità dell'alcoltest, non vi erano altre prove circa lo stato di ebbrezza dello stesso.

Va tuttavia evidenziato che la nullità dell'alcoltest rappresenta una nullità "a regime intermedio", ai sensi degli articoli 178, lettera c) e 180 del Codice di procedura penale.

Essa, quindi, per essere fatta valere, deve essere eccepita entro termini ben determinati, a pena di decadenza.

Precisamente, trattandosi di atto al quale la parte assiste personalmente, la nullità deve essere eccepita prima del compimento dell'atto o, se questo non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell'articolo 182, comma 2, del Codice di procedura penale.

La Cassazione precisa che l'eccezione potrebbe essere sollevata anche presentando memorie e richieste immediatamente dopo il compimento dell'alcoltest, senza attendere un atto successivo.

Se la parte non solleva questa eccezione nei termini indicati, decade dalla possibilità di farla valere.

Tuttavia, precisa sempre la Cassazione, la nullità potrebbe ancora essere rilevata d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'articolo 180 del Codice di procedura penale, anche a prescindere da una eccezione tempestiva della parte.

Va evidenziato, però, che il giudice ha la facoltà ma non l'obbligo di rilevare la nullità, per cui, qualora la parte sia decaduta dall'eccezione e il giudice, seppur sollecitato, ritenga di non rilevare la nullità, tale sua decisione è insindacabile (Cassazione, sentenza del 24 marzo 2011, n. 13402).