In tema di guida in stato di ebbrezza, l'imputato ha la possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 168 bis del Codice penale.
Se la prova va a buon fine, il reato viene dichiarato estinto.
Questo comporta che il giudice penale, nel dichiarare l'estinzione, non può anche disporre la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto, in tal caso, la decisione spetta esclusivamente al Prefetto ai sensi dell'articolo 224 del Codice della strada, secondo cui "nel caso di estinzione del reato per altra causa <ossia per causa diversa dalla morte dell'imputato>, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili".
Il principio suddetto è stato ribadito dalla Cassazione, con sentenza del 5 ottobre 2015, n. 40069.
Nell'occasione, la Cassazione ha anche evidenziato le differenze tra gli istituti premiali della "sospensione con messa alla prova" , da una parte, e della richiesta dei "lavori di pubblica utilità", dall'altra.
Il primo si presenta quale strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto, ove il giudice penale, astenendosi da un positivo accertamento della responsabilità, si limita esclusivamente a verificare il ricorrere delle condizioni di proscioglimento di cui all'articolo 129 del Codice di procedura penale.
Tale ratio si ricava esplicitamente dal tenore letterale dell'articolo 168-ter del Codice penale laddove la disposizione subordina l'estinzione del reato all'esito positivo della prova, senza tuttavia pregiudicare l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
Emerge dunque una chiara distanza dal secondo istituto (i lavori di pubblica utilità) previsto dal comma 9 bis dell'articolo 186 del Codice della strada, il quale – allo scopo di addivenire all'eventuale successiva e finale estinzione del reato – presuppone, di contro, l'indefettibile passaggio costituito dall'inflizione all'imputato di una condanna, convertita nella forma alternativa di espiazione data dai lavori socialmente utili ("…la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274…").
In conclusione, afferma la Corte, il giudice che si trovi a pronunciare sentenza per intervenuta estinzione del reato a seguito della positiva conclusione del periodo di messa alla prova, non potrà applicare contestualmente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, bensì dovrà disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente una volta passata in giudicato la sentenza che tale estinzione del reato rileva ed accerta.