La Cassazione è nuovamente intervenuta in tema di guida in stato di ebbrezza,  confermando che l'accertamento ematico, volto a verificare il tasso alcolemico del conducente, deve essere effettuato nel rispetto del diritto di difesa, a pena di nullità.
In altre parole, gli organi di polizia, che intendano procedere a tale accertamento, devono preventivamente avvisare l'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
In mancanza di siffatto avviso, l'accertamento è affetto da nullità.
Tale tipo di accertamento, infatti, se richiesto dalla polizia giudiziaria al fine di accertare la responsabilità penale per guida in stato di ebbrezza, rientra in quelli delineati e descritti dall'articolo 354 del Codice di procedura penale, e pertanto sottoposto alle garanzie difensive previste dagli articoli 356 del Codice di procedura penale e 114 delle relative Disposizioni di attuazione.
L'imputato ha tuttavia l'onere di eccepire tale nullità nei termini di cui agli articoli 180 e 182, comma 2, del Codice di procedura penale, ossia prima che venga deliberata la sentenza di primo grado.
Per tali ragioni, una eventuale sentenza di condanna che si sia basata esclusivamente sull'accertamento ematico non preceduto dall'avviso sopra detto, deve essere annullata, con conseguente proscioglimento dell'imputato, sempre che l'imputato abbia sollevato tempestivamente la relativa eccezione (Cassazione, sentenza del 23 novembre 2015, n. 46386).
Si evidenzia che, secondo l'orientamento della Cassazione, l'avviso in questione non sarebbe invece necessario se il prelievo ematico venisse effettuato dai medici nell'ambito di una fase terapeutica o per immediati accertamenti di Pronto Soccorso.
In quest'ultimo caso, per accertare lo stato di ebbrezza del conducente, potrebbe essere utilizzato il referto medico trattandosi di documento che, a norma dell'articolo 234 del Codice di procedura penale, avrebbe valore di prova nel processo (Cassazione, sentenza del 6 novembre 2012, n. 6755).