Da svariati mesi il Governo sta imponendo il c.d. coprifuoco a tutta la popolazione.
In particolare, non è possibile uscire dalla propria abitazione – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 – se non per ragioni di salute, lavorative o di comprovata necessità.
Il coprifuoco è previsto anche nell’ultimo Decreto del Governo Draghi (Decreto legge n. 52/2021).
Questa misura restrittiva, insieme ad altre, ha sollevato numerose proteste da parte degli operatori economici e, in generale, dei cittadini che, sempre più spesso, si domandano: il coprifuoco è legittimo?
Partiamo con il dire che la nostra Costituzione tutela la libertà personale (all’art. 13) e la libertà di circolazione (art. 16).
La libertà personale può essere limitata per atto motivato dell’autorità giudiziaria, nei casi e nei modi tassativamente previsti dalla legge (ossia in caso di applicazione di sanzioni, misure di sicurezza o misure di prevenzione).
La libertà di circolazione e soggiorno, può essere limitata per motivi di sanità o di sicurezza.
La libertà che è limitata mediante la previsione del coprifuoco, tuttavia, non è la libertà di circolazione prevista dall’art. 16 ma la libertà personale, tanto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 68 del 1964, ha precisato che “la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, ma mai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare”.
In sostanza, il coprifuoco non sancisce il divieto di accesso a determinati luoghi ma un obbligo di permanenza domiciliare e pertanto configura una limitazione della libertà personale che, come anticipato, può avvenire solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria.
La Costituzione italiana non prevede disposizioni in merito all’emergenza sanitaria. L’art. 88, infatti, prevede lo stato di guerra e non è applicabile all’emergenza sanitaria.
Il Governo sta limitando alcune libertà fondamentali appellandosi non ad un dettame costituzionale ma al decreto legislativo 1 del 2018, che però si occupa dell’organizzazione materiale e logistica per fare fronte a emergenze calamitose, come il terremoto, e non conferisce in nessun modo allo Stato poteri pieni sui cittadini.
Questa normativa prevede la possibilità di sospendere il vigore di determinate leggi ma non di sospendere diritti costituzionalmente garantiti.
Non solo. In generale, questa normativa, per concedere poteri straordinari (che comunque non possono, come prima precisato, sospendere libertà costituzionalmente garantite) richiede l’esistenza di problemi indifferibili e di straordinaria urgenza e necessità. Ma questo requisito non è oggi rinvenibile perché, come sostenuto in più pronunce, le misure limitative della libertà di movimento, possono essere basate su una legge di emergenza solo se si verifica effettivamente una situazione di emergenza acuta, che non può essere risolta con altri mezzi di minore portata.
E infatti, trascorso oltre un anno dal primo caso di Covid-19 in Italia, non esiste alcuna “urgenza” tale da non coinvolgere Camera e Senato nel processo decisionale, così come non può dirsi esistente il c.d. “stato di emergenza” che, ricordiamolo, è in vigore da marzo 2020. Questo significa che eravamo in stato di emergenza durante l’estate 2020, quando molti italiani (politici compresi) erano in vacanza, le discoteche erano aperte, i ristoranti ed i bar non avevano orari. Eravamo in stato di emergenza anche lo scorso autunno, quando si sono tenute regolari elezioni (ed annessa campagna elettorale) in molte Regioni e Comuni.
 Insomma, eravamo in “stato di emergenza” anche quando era tutto tornato, quasi, alla pseudo-normalità. Il fatto, poi, che prima della sua introduzione, il coprifuoco fosse stato spesso oggetto di discussione tra le diverse forze politiche e nel mondo scientifico, dimostra che i requisiti speciali richiesti per l’attivazione della normativa di emergenza non sono stati rispettati.;
C’è poi un altro aspetto da considerare. La situazione emergenziale, in virtù della quale il coprifuoco è applicato, deriva da ragioni sanitarie. Ne consegue che dovrebbe essere scientificamente dimostrato che il coprifuoco sia idoneo a bloccare e/o limitare il contagio. Ad oggi, tuttavia, non esistono studi scientifici certi idonei a dimostrare che il coprifuoco aiuti a contenere il contagio. Lo stesso Comitato Tecnico Scientifico ha dichiarato di non essere stato consultato in merito;
A supporto di questa tesi ci sono state alcune pronunce: in più occasioni i Giudici hanno annullato le multe comminate per la violazione del coprifuoco.
ATTENZIONE! Solo la Corte Costituzionale può dichiarare l’incostituzionalità di una normativa. L’esistenza di precedenti non significa che, in caso di violazione del coprifuoco, non possano fermarvi e multarvi. Significa che è possibile impugnare la multa e che, se il Giudice riterrà il coprifuoco illegittimo (così come già avvenuto in altre città italiane), potrà disporne l’annullamento.