Il reato di calunnia è un reato di pericolo, per la cui integrazione è sufficiente la possibilità che l'autorità giudiziaria dia inizio al procedimento per accertare il reato incolpato con danno per il normale funzionamento della giustizia.
Al contrario, la calunnia deve escludersi quando il reato incolpato sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, mentre ne va affermata la sussistenza quando il fatto oggetto dell'incolpazione non costituisca più reato o diventi perseguibile a querela per sopravvenuta innovazione legislativa ovvero risulti coperto da causa estintiva, come la prescrizione e l'amnistia (Cassazione, sentenza del 29 marzo 2007, n. 35800).
Nello stesso senso, si è espressa la Cassazione, con sentenza del 17 febbraio 2003, n. 18359, secondo cui "La calunnia è reato di pericolo e pur essendo sufficiente ad integrarne gli estremi anche la astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale, tale possibilità è esclusa quando la falsa accusa abbia ad oggetto un reato per il quale difetti con immediata evidenza la condizione di procedibilità prevista per l'esercizio dell'azione penale".