Al contrario, la calunnia deve escludersi quando il reato incolpato sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, mentre ne va affermata la sussistenza quando il fatto oggetto dell'incolpazione non costituisca più reato o diventi perseguibile a querela per sopravvenuta innovazione legislativa ovvero risulti coperto da causa estintiva, come la prescrizione e l'amnistia (Cassazione, sentenza del 29 marzo 2007, n. 35800).
Nello stesso senso, si è espressa la Cassazione, con sentenza del 17 febbraio 2003, n. 18359, secondo cui "La calunnia è reato di pericolo e pur essendo sufficiente ad integrarne gli estremi anche la astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale, tale possibilità è esclusa quando la falsa accusa abbia ad oggetto un reato per il quale difetti con immediata evidenza la condizione di procedibilità prevista per l'esercizio dell'azione penale".