In materia di reati fallimentari, l'amministratore di diritto è penalmente responsabile anche se investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita.
Ciò in ragione dell'obbligo diretto e personale, gravante su chi riveste la carica di amministratore, di tenere e conservare le scritture contabili, obbligo che non può essere ignorato.
Pertanto, l'amministratore di diritto, laddove non presti adeguata cura e diligenza nella conservazione delle predette scritture, risponderà del reato di cui all'articolo 216 della Legge fallimentare, ossia bancarotta fraudolenta documentale, per sottrazione o omessa tenuta delle scritture contabili in frode ai creditori (Corte di Appello di Trento, sentenza del 5 giugno 2015, n. 135).