La Cassazione ha ritenuto che, nonostante la presenza dell'amministratore di fatto, non può comunque escludersi la responsabilità anche dell'amministratore di diritto, in quanto quest'ultimo è e resta il diretto destinatario degli obblighi di legge, in ragione della semplice accettazione della carica.
E infatti il ruolo ricoperto dall'amministratore di diritto gli attribuisce doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Cassazione, sentenza del 27 marzo 2014, n. 14432).