In tema di guida in stato di ebbrezza, è noto che la prova determinante è costituita dall'alcooltest.
Orbene l'alcooltest deve necessariamente essere preceduto dall'avviso all'interessato del diritto di farsi assistere da un difensore, a pena di nullità.
Sul punto era sorta la questione riguardante il momento limite entro il quale eccepire tale nullità.
Secondo un primo orientamento tale nullità doveva essere eccepita nell'immediatezza dell'accertamento ai sensi dell'articolo 182, comma 2, del Codice di procedura penale (ad opera quindi dello stesso interessato).
Secondo altra tesi, era invece possibile eccepirla successivamente fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'articolo 180 del Codice di procedura penale.
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione che si sono pronunciate con sentenza del 5 febbraio 2015, n. 5396.
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui "la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'articolo 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2 secondo periodo c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado".
Ad avviso delle Sezioni Unite, infatti, il termine "parte" contenuto nell'articolo 182, comma 2, primo periodo, non può riferirsi al soggetto interessato in procinto di essere sottoposto all'alcooltest (il quale, vuoi per lo stato di alterazione in cui si trova, vuoi per mancanza di competenze tecniche, difficilmente sarebbe in grado di sollevare eccezioni di questo tipo).
Conseguentemente, la nullità di tale atto non deve essere eccepita prima del suo compimento o immediatamente dopo, ma fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.