La questione di diritto che le Sezioni Unite della Cassazione Penale sono state chiamate a risolvere è la seguente: “Se la falsità commessa sull'assegno bancario, munito della clausola di non trasferibilità, rientri nella fattispecie di cui all'art. 485 c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e trasformato in illecito civile, ovvero configuri il reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito, previsto dall'art. 491 c.p., come modificato dal medesimo D.Lgs. n. 7 del 2016”.
I decreti legislativi n. 7 ed 8 del 2016 hanno depenalizzato ed abrogato una serie di reati, tra cui il falso in scrittura privata in precedenza punito dall’art. 485 c.p. con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
L’art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. 15.1.2016, n. 7, ha infatti abrogato il reato di falso in scrittura privata previsto dall’art. 485 c.p., trasformandolo in illecito civile soggetto all’applicazione di una sanzione civile pecuniaria, ovvero in un fatto illecito sanzionato con il pagamento di una somma di denaro, di importo compreso tra € 200,00 e € 12.000,00, determinato dal Giudice secondo i criteri indicati all’art. 5 D.Lgs. 7/2016 (gravità della violazione, reiterazione dell’illecito, arricchimento del soggetto responsabile, opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito, personalità dell’agente, condizioni economiche dell’agente).
Per l’applicazione della sanzione civile pecuniaria, è necessario che la parte danneggiata dalla falsificazione proponga causa civile nei confronti dell’autore della falso per ottenere il risarcimento del danno subito; al termine del giudizio, il Giudice applica la sanzione civile pecuniaria solo se accoglie anche la domanda di risarcimento del danno. 
Con lo stesso decreto (art. 2, comma 1, lett. d) è stato, inoltre, modificato anche l’art. 491 c.p., il cui comma 1 attualmente stabilisce: «se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482».
Il falso su testamento olografo, cambiale o altri titoli di credito trasferibili, oppure sui titoli al portatore, rimane quindi ancora perseguibile penalmente, a differenza del falso in scrittura privata.
Dalla lettura della norma si nota, tuttavia, che manca il riferimento ai titoli muniti della clausola di non trasferibilità, con apparente esclusione, in questo caso, della sanzione penale.
Si è posto allora il quesito se la falsità commessa su assegno bancario non trasferibile sia da considerare falso in titoli di credito, punibile ai sensi dell’art. 491 c.p., oppure falso in scrittura privata, previsto dall’abrogato art. 485 c.p. ed oggi sanzionato solo come illecito civile.
Secondo un primo orientamento, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p., la condotta di falsificazione di un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità non è più sottoposta a sanzione penale, dovendosi applicare l'art. 491 c.p. soltanto alle falsità commesse su titoli di credito trasmissibili per girata, tra i quali non possono includersi gli assegni bancari non trasferibili (Cass. pen., Sez. V, 17 gennaio 2017, n. 11999; Cass. pen., Sez. V, 4 aprile 2017, n. 32972).
Un differente orientamento giurisprudenziale ritiene, invece, che il falso commesso su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità risulterebbe ancora oggi punibile penalmente, nonostante l'abrogazione dell'art. 485 c.p., rientrando nel raggio applicativo del reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (così Cass. pen., Sez. II, 22 giugno 2017, n. 36670Cass. pen., Sez. II, 1 marzo 2018, n. 13086).
In proposito, si era osservato che i titoli non trasferibili devono pur sempre essere girati per l’incasso e che la soluzione negativa comporterebbe una disciplina del tutto irrazionale della materia, posto che escluderebbe dalla tutela penale la maggior parte degli assegni, soprattutto quelli di maggior valore, essendo prescritta la clausola di non trasferibilità per i titoli recanti importi pari o superiori ai mille euro. 
Le Sezioni Unite hanno deciso di aderire alla tesi del primo orientamento.
La ratio di maggiore tutela concessa dall'art. 491 c.p. non risiede nel maggiore o minore importo dell'assegno, ma va rinvenuta in quegli aspetti del regime di circolazione propri dei titoli al portatore o trasmissibili per girata che, per caratteristiche di libera trasferibilità a più soggetti, determinano un più frequente pericolo di falsificazione.
Le Sezioni unite hanno poi precisato che, ormai, quasi tutti gli assegni non ammettono girata a terzi diversi dal banchiere, tanto che occorre una specifica richiesta al fine di ottenere moduli privi della clausola di non trasferibilità.
A seguito del quadro normativo delineatosi con la entrata in vigore il 4 luglio 2017 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della IV direttiva antiriciclaggio, sussiste attualmente il divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori ad € 3.000,00, così come resta il limite di € 999,99 per l'emissione di assegni senza causa di non trasferibilità. Di conseguenza la clausola di non trasferibilità risulta presente in tutti gli assegni di non trascurabile valore economico.
La firma per girata al banchiere non produce una circolazione rischiosa del titolo di credito ed ha effetti giuridici del tutto diversi dal trasferimento ad un nuovo portatore, in quanto il titolo viene presentato per l’incasso.
Sulla base di tali premesse, le Sezioni Unite della Cassazione Penale con sentenza n. 40256/2018 chiariscono, pertanto, che la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all'art. 485 c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile. 
Il principio di diritto stabilito dalla sentenza risulta condivisibile ed in linea con politica di depenalizzazione attuata dal D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, che ha previsto l’abrogazione di tutta una serie di reati ritenuti di minor allarme sociale, con il duplice obiettivo di alleggerire il carico di procure e tribunali ed al contempo assicurare una tutela più efficace delle parti offese, introducendo, al posto della sanzione penale, una sanzione pecuniaria civile in aggiunta al risarcimento del danno in favore della persona offesa. 
Bologna, 14 marzo 2019
Avv. Elisabetta Doro
Foro di Bologna