Il controllo volto ad accertare – con esito positivo - la pregressa assunzione di sostanze stupefacenti non costituisce un elemento sufficiente ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 Codice della Strada “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”.

Il Tribunale Penale di Roma, con la Sentenza n. 502/12 del 15/03/2012, sulla scorta di un filone giurisprudenziale che si sta via via consolidando (cfr. Sez. IV, Sent. n. 38520 del 21-09-2007; Cass. Sez. IV, sent. n. 33312 del 08-07-2008; Sez. IV, sent. n. 48004 del 04-11-2009; Sez. IV, sent. n. 41796 del 11-06-2009) afferma che il reato sancito dal Codice della Strada punisce “non già il fatto di guidare una vettura. dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì il fatto di addivenirvi in uno stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di consimile sostanze; sanziona cioè non la causa bensì il possibile effetto”.

Da qui la netta distinzione della fattispecie de qua con quella prevista all’art. 186 per la guida in stato di ebbrezza. Quest’ultima, infatti,  punisce non già chi si trovi in uno stato di alterazione bensì chiunque guidi “dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste…”  Netta la separazione, quindi, tra i due reati, condivisibile ove si tenga di conto la considerevole differenza temporale che intercorre tra lo smaltimento – quasi immediato – dell’alcool nel sangue rispetto alle sostanze psicotrope.

L’esito positivo dell’alcool test, infatti, è sintomatico di una recente assunzione punibile ai sensi dell’art. 186; di converso, l’analisi ematica finalizzata all’accertamento della presenza di droga, nulla dice in relazione alla quantità e al tempo di assunzione perciò non è idonea di per sé a provare la presenza – all’atto della guida – di uno stato di alterazione psico fisica.

E’ necessario, quindi, onde accertare il reato e soddisfare il relativo onere probatorio, suffragare l’accertamento con ulteriori considerazioni, anche acquisibili dagli agenti operanti, circa la sussistenza o meno di un attuale stato di alterazione. (es. stato di euforia).

Di seguito il testo integrale della Sentenza del Tribunale Capitolino.

(Studio Legale Bartoletti Ascenzi 1/10/2012)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari n. 40

SENTENZA A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO

- ARTT. 438, 442, 533 C.P.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dottor Pier Luigi Balestrieri, all’udienza del 9 marzo 2012, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

I. C., nato a * * *, difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Bartoletti, del foro di Viterbo.

Libero - presente

lMPUTATO

del reato di cui all’art.187 comma l bis D.L.vo 30/4/1992 n. 285, e successive modifiche, per essersi posto alla guida del veicolo WW POLO targato * * * mentre si trovava in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti, come accertato dal  test tossicologico positivo ai cannabinoidi;

con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale, in quanto in via Carlo Arturo Temol0, all'intersezione con via Enrico Covane, entrava in collisione frontale con l'autovettura Ford Focus targato * * *, condotta da * * * e di avere commesso il fatto alle ore 01.40.

In Roma il 02.08.2010

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PM: condanna alla pena di mesi 5 giorni 10 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda.

DIFESA: - assoluzione con la formula ritenuta di giustizia. In subordine, condanna al minimo della pena, sostituita quest'ultima con lavori dì pubblica utilità.

MOTIVAZIONE

Con C.N.R. in data 22 settembre 2010 gli agenti e ufficiali della Sezione Polstrada della Polizia Municipale di Roma davano conto dell'esito di un intervento da essi compiuto alle ore 1:40 circa del 2 agosto 2010, in occasione di un sinistro stradale intercorso tra una vettura Volkswagen "Polo" condotta dall'odierno imputato I. C., e da altro veicolo una Ford “Focus", condotta da tale * * * sinistro in conseguenza del quale  sia il primo - unitamente ai tre passeggeri presenti a bordo - , sia il secondo erano stati condotti presso il Pronto Soccorso del nosocomio Sandro Pertini di Roma. Gli operanti, in particolare, segnalavano dai tests tossicologici (esame urine) eseguiti presso quest'ultimo presidio sanitario sulla persona del detto I. C. era risultata una positività del medesimo all'utilizzo di cannabinoidi; donde la contestazione, nei confronti del predetto, del reato di cui all'art. 187 C.d.S.

Con decreto penale n. 2516/10 il g.i.p. di Roma condannava il * * * alla pena di euro 7.500,00 di ammenda per il reato di cui in rubrica, decreto cui il predetto si opponeva chiedendo che il conseguente giudizio fosse definito nelle forme del rito abbreviato; nel corso del quale il patrono di quest'ultimo osservava che il reato di cui in rubrica non sanziona la condotta di chi si sia limitato ad assumere sostanze stupefacenti, bensì quella di chi versi, alla guida di un veicolo, in uno stato di alterazione psico fisico cagionato da quell'assunzione.

Ritiene il giudicante di dover condividere le osservazioni difensive. Invero, la disposizione incriminatrice di cui all'art. 187 C.d.S. sanziona non già il fatto di guidare una vettura. dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì il fatto di addivenirvi in uno stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di consimile sostanze; sanziona cioè non la causa bensì il possibile effetto, tanto che trovasi affermato in dottrina che: “lo stato di alterazione non può assolutamente essere confuso con l'assunzione pregressa della sostanza stupefacente o psicotropa. Nemmeno è possibile affermare che quest’ultima (l'assunzione della sostanza), benché provata dalla presenza dei relativi residui nei liquidi biologici del conducente, possa a sua volta dimostrare (in via di deduzione necessaria) l'esistenza dell’alterazione psicofisica. Infatti, i residui della sostanza stupefacente nelle urine ( ... ) permangono per un certo arco temporale dopo l'assunzione (anche alcune settimane, specie se si tratta di cannabinoidi)”.

Allo stesso modo, trovasi affermato, in giurisprudenza che "il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato d’alterazione psicofisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l'agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell'ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell'art. 186 cod. strada, per la configurabilità del reato "ex art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico fisica (in termini, Cass. Sez.IV, sent. 41796 dell' 11 giugno 2009, imp. Giardini. sottolineatura non presente nel testo originario).

Orbene, alla luce dei principi dianzi richiamati - da valutare anche alla luce delle dichiarazioni spontanee rese dal giovane imputato al cospetto di questo giudice, secondo cui egli aveva "fumato uno spinello" non già la sera dell'incidente, ma quella precedente - sembra. di doversi escludere, in mancanza di qualsivoglia ulteriore accertamento circa l'effettiva, concreta esistenza di uno status di alterazione in capo al predetto (nulla avendo in proposito osservato gli operanti, esemplificativamente attraverso la descrizione di un'eventuale condizione di euforia in cui versava il C. al momento del controllo, ovvero attraverso l'indicazione di altre circostanze sintomatiche), che al medesimo possa essere effettivamente, concretamente ascritto il reato di cui in rubrica. Del resto, non può non osservarsi come l'esame clinico di cui sopra non contenga alcuna indicazione circa il livello di concentrazione della sostanza nei liquidi biologici del soggetto, ciò che induce a ritenere ancora più incerto il quadro di riferimento fattuale al quale "ancorare" un eventuale giudizio responsabilità penale quale quello auspicato dal P.M. (cfr., per uno spunto in tal senso, Cass. Sez. IV, sent. n. 11848 del 2 marzo 2010, imp. Tavano, secondo cui "ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l/influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici trattandosi di verifica che richiede conoscenze di tipo tecnico – specialistico per l’individuazione e quantificazione della sostanza (nella fattispecie relativa all’esito positivo di un test privo dell'indicazione del valore di concentrazione della sostanza rinvenuta nei liquidi, la S. C. ha precisato che il risultato dell'analisi doveva necessariamente interpretarsi alla luce del contesto in cui il fatto si era verificato, ed in particolare del rinvenimento di una sostanza stupefacente avente principio attivo compatibile con quello risultante dalle analisi)”

In questo contesto deve senz'altro pronunciarsi sentenza di assoluzione dell'odierno imputato dal reato a lui ascritto in quanto non vi è tranquillante prova che il fatto sussista.

PQM

Visti gli artt.438, 442, 530, comma 2, c.p.p.

assolve I. C. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.