Casi dubbi: numerose sono le esigenze che potrebbero indurre i cittadini a uscire di casa, per compiere alcune semplici e svariate attività che, secondo una stretta interpretazione letterale, non rientrano nelle situazioni di necessità sopra elencate. A fronte di diverse richieste di chiarimenti manifestate già all'indomani dell'entrata in vigore del DPCM, il Governo, nel proprio sito istituzionale, giorno dopo giorno risponde alle numerose domande pervenute, in una specifica sezione dedicata alle FAQ.
I dubbi risolti riguardano:
Sport: lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti: pertanto, nei parchi e giardini pubblici che sono ancora aperti, lo sport non deve essere svolto in gruppo e bisogna rispettare la distanza interpersonale di un metro.
Uscite per animali da compagnia: è concesso portare a spasso il proprio cane e, per esigenze urgenti, è anche possibile portare gli animali presso il veterinario (i controlli di routine devono essere rinviati). Visite veterinarie necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su prenotazione e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).
Seconda abitazione: gli spostamenti per recarsi nella seconda abitazione restano consentiti solo per situazioni di necessità e di grave emergenza, come una perdita di gas o di acqua, un crollo o altre situazioni di rischio che necessitano interventi di riparazione.
Documenti in scadenza: in attesa di un decreto che proroghi tutti i documenti in scadenza, è possibile recarsi presso gli uffici competenti per il rinnovo dei soli documenti scadenti in questi giorni;
Uscite tra amici o parenti: sono vietate le feste e gli eventi, non è possibile fare cene con amici e familiari che non siano conviventi. Il divieto vale anche nei luoghi aperti, ove è comunque necessario non assembramenti.
Figli minori: gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.
Rifiuti: è possibile uscire per smaltire i rifiuti, seguendo le normali regole già in vigore in ogni Comune. 
Spostamenti in automobile: le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.
Passeggiate: sono consentite se dettate dalla necessità di andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità (fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana) ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all'aperto, purché circoscritte alla propria zona e comunque per una durata di tempo limitata; se si è in due bisogna mantenere una distanza di almeno un metro e, in ogni caso, bisogna evitare qualsiasi forma di assembramento
Violazioni: l'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, prevede che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposte misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, il quale prescrive che chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro. L'ammenda comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una pubblica amministrazione, salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dagli articoli 163 (sospensione condizionale della pena) e 175 (non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) del codice penale. Se ti è stata contestata la violazione, viste le gravi conseguenze, ti suggerisco di rivolgerti a avvocato di tua fiducia il prima possibile che saprà consigliarti la strada giusta da percorrere. In questo momento di emergenza, lo studio continua a prestare regolarmente attività ai propri clienti e offrire il proprio supporto via Skype (live:avvmonicacarrettoni)