È ancora di grande attualità il tema dei vaccini o, più precisamente, dell’obbligo di vaccinare i propri figli, introdotto con il Decreto Legge n. 73/2017, la cui violazione espone i genitori al rischio di incorrere in sanzioni che, in alcuni casi, possono essere anche gravi.
Ma andiamo con ordine.
In primo luogo, è bene chiarire che in alcuni casi si può essere esonerati dall’obbligo in questione e precisamente:
  1. se il bambino è già immunizzato a seguito di malattia naturale, vale a dire se ha già contratto la malattia cui si riferisce il vaccino da somministrare;
  2. in caso di accertato e documentato pericolo per la salute; nel caso in cui dovesse trattarsi di si una situazione temporanea, la vaccinazione sarà solo posticipata
Per quanto riguarda, invece, gli effetti derivanti dalla decisione di non procedere con le vaccinazioni, la prima e più immediata conseguenza è quella dell’impossibilità di perfezionare l’iscrizione a scuola dei propri figli.
Infatti, l’art 3 del decreto legge già citato stabilisce che la presentazione dei documenti che diano la prova di essere in regola con gli obblighi vaccinali costituisce “requisito di accesso”, dunque rappresenta un passaggio necessario per poter iscrivere i propri figli.
Non solo. A ciò può aggiungersi, in un secondo momento, anche una sanzione ammnistrativa di importo certo non trascurabile, andando da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 7.500,00.
Vediamo, allora, quali sono i passaggi che possono portare a tale sanzione:
  1. mancata presentazione della documentazione in questione viene segnalata dai dirigenti scolastici alle ASL;
  2. formale contestazione da parte delle ASL, che invitano i genitori a provvedere alla regolarizzazione della posizione dei propri figli entro un termine determinato;
  3. irrogazione della sanzione amministrativa vera e propria, se i genitori non provvedono neppure entro tale termine e il cui ammontare finale dovrà tenere conto della gravità dell’inadempimento (ad esempio, il numero di vaccini non somministrati).
Per quanto riguarda l’accertamento e la contestazione della violazione, nonché l’irrogazione della sanzione, il decreto legge n. 73/2017 rinvia alla Legge 689/1981, che pone le “regole” in base alle quali le sanzioni amministrative possono essere irrogate (presupposti, modalità, criteri ecc).
In particolare, può essere utile sottolineare che l’art. 3 di tale legge prevede da un lato che “ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”; dall’altro lato prevede la non punibilità in caso di errore sul fatto “quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
Da ciò deriva che potrebbe esserci la possibilità, in alcuni casi particolari, di difendersi ed evitare o quantomeno ridurre la sanzione amministrativa (si pensi, ad esempio, al caso in cui ci siano stati degli errori nella procedura seguita dall’ASL per la contestazione o al caso in cui la mancata consegna della documentazione richiesta sia dovuta a un problema burocratico).
Ma le possibili conseguenze derivanti dalla decisione di non vaccinare i propri figli possono essere ancora più gravi.
Una coppia di coniugi torinesi, infatti, è stata recentemente indagata per il reato di lesioni colpose perché la loro figlia, non vaccinata, ha contratto il tetano.
Dunque, i due genitori dovranno affrontare un procedimento penale, all’esito del quale il giudice dovrà stabilire se devono essere ritenuti responsabili e se, pertanto, devono essere condannati ad una pena che, nei casi meno gravi, può arrivare a tre mesi di reclusione.