Il reato in questione è disciplinato dall’art. 660 c.p. ed è procedibile d’ufficio.
L'assenza di querela o la remissione della querela non determinano alcuna influenza sulla procedibilità del reato.
Il reatosi perfeziona arrecando ad un soggetto molestia o disturbo col mezzo del telefono. 
Il soggetto deve agire con dolo specifico,  ovvero deve tenere la condotta per petulanza o per un motivo biasimevole.
 Le correnti maggioritarie hanno definito la petulanza  come una modalità d’agire vessatoria, pressante e tale da minare la libertà e la quiete dell’individuo che la subisce. Il motivo biasimevole indica sia un movente che di per sè risulti riprovevole, sia un movente che viene percepito soggettivamente dalla vittima come  riprovevole.
Tale reato è punito con la pena alternativa dell’arresto fino a 6 mesi o dell’ammenda fino a 516 €.
L’ alternatività della pena e la natura contravvenzionale del reato di cui all’art.660 c.p. determinano la possibilità di richiedere l’applicazione dell’oblazione facoltativa di cui all’art. 162 bis c.p.p..
Oblazione Facoltativa
Trattasi di un istituto giuridico facoltativo, perché l’imputato ha la facoltà di richiederne l’applicazione e l’autorità giudiziaria può valutarne la concessione avvalendosi dei criteri di cui all’art. 133 c.p..
Atteso quanto sopra, l’oblazione facoltativa di cui all’art. 162 bis c.p. si differenzia da quella obbligatoria di cui all’art. 162 c.p., la quale si applica obbligatoriamente per i reati contravvenzionali puniti con la sola ammenda.
Esaminata la compatibilità dell’istituto dell’oblazione facoltativa con il reato di cui all’art. 660 c.p., occorre affrontarne i relativi aspetti e risvolti procedurali.
La disciplina relativa alla domanda di oblazione è prevista  dall’art. 141 D.L.Vo 271/89.
Se l’istanza viene già proposta  in sede di indagini preliminari (può essere svolta anche in fase processuale, purché prima dell’ apertura del dibattimento) deve essere rivolta al pubblico ministero, il quale esaminata la richiesta,  la trasmette con il relativo parere e gli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari.
Questi, allora, può respingere con ordinanza  la domanda e, se necessario, restituire gli atti al pubblico ministero, oppure  può accogliere la richiesta di oblazione.
In caso di accoglimento, il giudice per le indagini preliminari determina con ordinanza la somma che l’interessato  deve  versare, stabilendone il termine massimo di dieci giorni e dandone il relativo avviso.
In caso di oblazione facoltativa, la somma da versare consiste nella metà del massimo dell’ammenda. Il reato di cui all’art. 660  c.p. prevede un’ammenda pari ad un massimo di  516 €,  perciò, la somma da versare in caso di applicazione di oblazione facoltativa sarà pari ad € 258, oltre alle spese processuali.
Si rammenta che tale somma non è rateizzabile, poiché il suo ammontare è stabilito direttamente dalla legge e non è soggetto al margine di discrezionalità della valutazione delle condizioni economiche del reo.
L’ammesso all’oblazione deve versare la somma entro il limite massimo stabilito dal giudice e deve effettuare il pagamento tramite il modello F23 dell’Agenzia delle entrate.
L’originale dell’attestazione dell’avvenuto pagamento viene poi depositato presso la cancelleria del gip ed il giudice per le indagini preliminari dichiara con sentenza estinto il reato di cui all’art.660 c.p..
In conclusione, essendo il reato di cui all’art. 660 c.p. di natura contravvenzionale ed essendo punito con pena alternativa dell’arresto e dell’ammenda può essere ammesso all’applicazione dell’istituto giuridico dell’oblazione facoltativa di cui all’art. 162 bis c.p., con conseguente estinzione del reato.