E' noto che la querela deve essere proposta entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato, secondo quanto stabilito dall'articolo 124 del Codice penale.
Orbene, si è posto il problema di individuare il momento a partire dal quale debbano calcolarsi i tre mesi, nel caso in cui le lesioni siano la conseguenza di un errore medico, magari accertato dopo diverso tempo dall'insorgenza della lesione stessa o altrimenti verificatosi nell'ambito di un trattamento sanitario più ampio.
Sul punto è intervenuta la Cassazione, la quale ha evidenziato in primo luogo che il termine di proposizione della querela non va confuso con il termine di prescrizione del reato.
E infatti, sotto il profilo della prescrizione, per costante giurisprudenza, il reato di lesioni personali colpose è un reato istantaneo che si consuma ai momento dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché la durata e l'inguaribilità della malattia sono irrilevanti ai fini della individuazione del momento consumativo. Questo significa che la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui è insorta la malattia stessa, che in genere coincide temporalmente con la condotta dell'agente.
Qualora, però, la condotta colposa causatrice della malattia stessa non cessi con l'insorgenza di questa, ma persista dopo tale momento (come ad esempio nell'ipotesi di permanenza del trattamento medico), cagionando un successivo aggravamento, il reato di lesioni colpose si consuma nel momento in cui si verifica l'ulteriore debilitazione (Cassazione, sentenza dell' 8 novembre 2011, n. 8904).
Diversamente, il termine per proporre la querela per il suddetto reato, inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata.
La Cassazione ha quindi enunciato il seguente principio di diritto "nel delitto di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere non dal momento della commissione del fatto, ma dal momento di insorgenza della malattia 'in fieri', anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente" (Cassazione, sentenza del 29 marzo 2016, n. 12701).