La sentenza in commento affronta la questione della nullità del capo di imputazione generico o impreciso.
Prima di arrivare alla conclusioni la VI sezione analizza e commenta le più importanti sentenze che hanno affrontato il tema della nullità del decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p. (ma anche il Decreto di citazione a giudizio ex art. 552 c.p.p.).
In particolare si sofferma sulla pronuncia delle Sezioni Unite n. 5307 del 20.12.2007, Battistella, Rv. 238239.
Il succitato provvedimento sancisce che: “E’ abnorme, e quindi ricorribile per Cassazione, il provvedimento con cui il giudice per l’udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la genericità o l’indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarlaE’ invece rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell’udienza preliminare ad integrare l’atto imputativo senza che quest’ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell’azione penale in modo aderente alle effettive risultanze di indagine“.
Quindi, ricapitolando, il G.U.P. durante l’udienza preliminare può, con ordinanza, sollecitare il P.M. a riformulare il capo d’imputazione generico e, solo in caso di inerzia dell’accusa, deve restituire gli atti al P.M.
Viene concessa questa possibilità proprio per la fluidità dell’udienza preliminare.
Diverso è il caso del decreto che dispone il giudizio, atto che introduce il dibattimento, in tale fase processuale non vi è più spazio per la fluidità ma la situazione processuale deve essere cristallizzata per consentire il corretto esercizio del diritto di difesa all’imputato.
Nel dibattimento, infatti, la difesa imposta la propria strategia difensiva, presenta la lista testi e specifica i capitoli di prova proprio in funzione dei fatti enunciati nel decreto che dispone il giudizio e per i quali l’imputato verrà giudicato.
Quindi, in conclusione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità di cui all’art. 429, comma secondo, c.p.p. per generalità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione senza alcuna sollecitazione di precisazione rivolta al pubblico ministero.