Trattiamo il caso in cui, chi circola con un veicolo oggetto di sequestro amministrativo si trova ad essere incriminato del reato di cui all’art. 344 c.p., ovvero del problema del rapporto tra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 213, comma 4, C.d.S.  e il reato di danneggiamento e sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.).

La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che quando si circola abusivamente alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 C.d.S., si integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal medesimo art. 213, comma 4, e non anche l'ipotesi di reato di cui all’art. 334del codice penale.

Le Sezioni Unite, hanno detto che l’art. 213, comma 4, C.d.S., che punisce con la sanzione amministrativa l’abusiva circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, deve considerarsi speciale rispetto all’art. 334 c.p., nel quale è considerato invece il solo delitto di sottrazione da parte del custode o del proprietario di beni di cui è stato disposto il sequestro penale o amministrativo.

Occorre esaminare la struttura del reato e della violazione amministrativa del cui concorso si discute.

L'art. 334 c.p., disciplina diverse ipotesi. Quella prevista dal comma 1, può essere commessa solo da chi ha in custodia la cosa e si realizza con condotte alternative analiticamente indicate (sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione, deterioramento); si tratta di un'ipotesi che richiede in capo all'agente l'esistenza del dolo specifico (lo scopo di favorire il proprietario della cosa).

L'ipotesi che viene maggiormente in considerazione è quella prevista dall'art. 334, comma 2, nella quale le condotte tipiche già descritte sono realizzate dal proprietario che sia anche custode.

Entrambe le ipotesi previste dall'art. 334 sono caratterizzate, rispetto all'ipotesi prevista dal codice della strada, dalla circostanza che si tratta di reati "propri", cioè che possono essere commessi esclusivamente dal custode (comma 1) o dal proprietario custode (comma 2); questa è una prima rilevante differenza con l'illecito di carattere amministrativo perchè la condotta prevista dall'art. 213 C.d.S., comma 4, può essere realizzata da "chiunque".

A loro volta gli elementi specializzanti contenuti nell'art. 213 sono costituiti dalle circostanze che la norma si riferisce al solo sequestro amministrativo previsto dal medesimo articolo e che non ogni condotta prevista dall'art. 334 integra l'ipotesi di illecito amministrativo ma esclusivamente la condotta di chi "circola abusivamente".

La verifica che va compiuta è dunque quella rivolta ad accertare se la circolazione abusiva realizzi anche uno dei fatti tipici descritti nell'art. 334. Questa verifica consente di affermare che, tra le condotte descritte nell'art. 334 c.p., l'unica per la quale può affermarsi una corrispondenza e sovrapposizione tra i fatti descritti nelle due norme è la sottrazione.

Il problema del concorso apparente neppure si pone quindi per quanto riguarda le altre condotte previste dalla norma codicistica: soppressione, distruzione e dispersione nulla hanno a che vedere con la circolazione del veicolo.

Ritengono le Sezioni unite che il problema non si ponga neppure per l'ipotesi del deterioramento in quanto circolare abusivamente costituisce un fatto tipico ben distinto dal deteriorare che può costituire una conseguenza indiretta della condotta illecita ma non realizza la condotta descritta anche perché l'usura che può conseguire alla circolazione non è equiparabile al deterioramento e la circolazione può addirittura servire ad evitare il deterioramento del motore del veicolo.

Si aggiunga che, nell'ipotesi del deterioramento la condotta dell'agente deve essere caratterizzata, sotto il profilo soggettivo, dal dolo (l'ipotesi colposa prevista dall'art. 335 c.p., non prevede il deterioramento) che appare difficilmente ipotizzabile nel caso della abusiva circolazione.

Pertanto, si esclude la punibilità della condotta del soggetto quando si circola abusivamente alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 C.d.S.