Introduzione
Nel linguaggio quotidiano il termine marchio viene sovente utilizzato per indicare un’azienda, la sua storia e i suoi valori («il marchio BMW è sinonimo di affidabilità»). È altresì impiegato per indicare le denominazioni, i colori, i loghi e le illustrazioni poste sulla confezione di un prodotto o sul materiale promozionale che lo accompagna.

Da un punto di vista legale la definizione di marchio si avvicina molto all'ultima delle due versione citate; in effetti la principale funzione del marchio è quella di permettere ai consumatori di identificare un bene (prodotto o servizio) di una determinata impresa, in modo da distinguerlo da prodotti simili o identici forniti da imprese concorrenti. Una volta che è stato soddisfatto da un determinato prodotto, il consumatore tende a ricompralo o riusarlo, ma per poter fare ciò deve poter risalire facilmente all'azienda che l’ha prodotto.

Il marchio svolge un ruolo centrale nelle strategie di marketing, contribuendo all'affermazione dell’immagine e della reputazione agli occhi dei consumatori. Inoltre, i marchi forniscono alle imprese un incentivo ad investire nel mantenimento e miglioramento della qualità dei prodotti, perché è vitale che i prodotti contrassegnati da un certo marchio mantengano un’immagine positiva.  Mentre la maggior parte delle imprese è consapevole dell’importanza di ricorrere ad un marchio per differenziare i propri prodotti dalla concorrenza, non tutte si rendono conto dell’importanza di proteggere i marchi attraverso la loro registrazione. Un marchio registrato attribuisce il diritto esclusivo di impedire l’utilizzazione, da parte di altre imprese, dello stesso marchio o di un marchio simile (e, dunque, idoneo a confondere i consumatori) nella commercializzazione di prodotti identici o simili a quelli della vostra impresa.  

Non registrando il marchio si rischia di compromettere gli investimenti fatti per promuovere la vendita di un prodotto. Questo perché un’impresa concorrente potrebbe adottare un marchio simile per prodotti identici ed i consumatori, che erano soliti acquistare i prodotti di un’azienda, potrebbero dirigersi verso i prodotti della concorrenza, confondendoli con gli altri. Cosa che, oltre a far diminuire i profitti dell’impresa, ne danneggerebbe sia la reputazione che l’immagine, soprattutto se il prodotto del concorrente è di qualità inferiore.  Sei interessato a registrare un marchio o semplicemente vuoi saperne di più? Consulta la nostra pagina di approfondimento: La Registrazione del Marchio d'Impresa


Registrazione del Marchio d'Impresa
La registrazione del marchio conferisce il diritto esclusivo di utilizzarlo per contraddistinguere i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato. Ciò significa che il titolare del marchio può vietare a terzi di utilizzarlo, anche ottenendo un ordine del giudice, attraverso la cosiddetta “azione inibitoria”, salvo il proprio consenso (si legga l’articolo sul trasferimento del marchio). Può registrare il marchio anche il soggetto non imprenditore e non solo chi intenda farne uso diretto, ma anche chi intenda concederne l’uso ad altri, ad esempio attraverso contratti di licenza.

Rinnovo del Marchio d'Impresa
Il diritto esclusivo sul marchio registrato ha una durata limitata a 10 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, ma può essere prorogato di decennio in decennio senza perdere alcuna tutela. Dalla registrazione del marchio si decade se il marchio non viene utilizzato per 5 anni dalla data di registrazione o, comunque, se la sua utilizzazione è stata sospesa per 5 anni consecutivi. Il marchio decade, inoltre, quando si verifica la cosiddetta “volgarizzazione“, cioè quando esso diviene determinazione generica del prodotto, o comunque perde la sua funzione distintiva (si pensi ad esempio ai marchi Scotch, Scottex, Walkman).

Tutela del Marchio d'Impresa
Il D.lgs 30/2005 prevede la possibilità di ottenere provvedimenti urgenti tra i quali la descrizionel’inibitoria e il sequestro, per ottenere velocemente la prova della contraffazione, far cessare la violazione e/o sottrarre al contraffattore la disponibilità dei beni costituenti violazione dei diritti sul marchio nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi. Al fine di ottenere tali provvedimenti occorre dimostrare al giudice, anche sommariamente, l’esistenza del diritto (il cosiddetto fumus boni iuris) e i motivi che fondano l’urgenza di procedere (periculum in mora) senza instaurare un giudizio ordinario.

La descrizione ed il sequestro vengono eseguiti dall’ufficiale giudiziario con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti e anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Il titolare dei diritti sul marchio può essere autorizzato dal giudice ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti, tecnici di sua fiducia e legali.