Il brevetto europeo
Il brevetto europeo si ottiene presentando un’unica domanda e permette di ottenere un diritto di esclusiva negli Stati membri dell’Organizzazione Europea dei Brevetti designati dal richiedente. L’organizzazione competente a rilasciare il brevetto che Lei richiede è L’EUROPEAN PATEN OFFICE di seguito per comodità definito E.P.O. con sede a Monaco e Berlino in Germania nonché all’Aya in Olanda.

Paesi aderenti all’ EPO
I paesi aderenti all’Epo e che nel contempo fanno parte della CEE sono 28:

Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Monaco
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera/Liechtenstein
Turchia e Ungheria.
A questi paesi vanno aggiunti: la Lituania , Albania, Ex Iugoslavia. Pertanto i paesi nei quali il brevetto europeo puo’ avere efficacia sono 32.

E’ importante sottolineare che:

i paesi in cui ha efficacia il brevetto europeo non coincidono con quelli facenti parte della Comunità Economica europea;
La registrazione di un brevetto europeo non implica automaticamente l’attribuzione di un diritto di esclusiva in tutti i paesi che aderiscono all’ E.P.O (32) MA SOLO IN QUELLI SPECIFICATAMENTE DESIGNATI DAL RICHIEDENTE;
Tuttavia, RESTA FERMA LA POSSIBILITA’ di scegliere come paesi in cui il brevetto debba avere efficacia tutte le nazioni che aderiscono all’E.p.o, (32 STATI), anche se, in tal caso, dovranno essere pagate tasse più elevate rispetto a quelle che si pagherebbero scegliendo uno o più stati.

Esempio: Lei avrà la possibilità di scegliere il brevetto europeo designando L’Austria ed il Belgio.
Sebbene i paesi scelti siano solo due, e non tutti i 32 componenti L’Epo, il brevetto prende comunque il nome di europeo, perché esso si ottiene azionando un unico procedimento, presentando una sola domanda, presso un unico ufficio ed infine utilizzando una sola tra le lingue ammesse dall’EPO (INGLESE, FRANCESE, TEDESCO).
Sono quindi evidenti i benefici offerti dal brevetto europeo:
Tornando all’esempio, difatti, si noti che si può depositare una sola domanda di registrazione presso la sede dell’EPO a MONACO (GERMANIA), ed ottenere una protezione della propria scoperta industriale sia in Austria sia in Belgio senza presentare due domande differenti di registrazione nei rispettivi paesi secondo la legislazione nazionale ivi vigente.

Che cosa è il brevetto europeo
Il brevetto europeo conferisce al titolare non un unico diritto di esclusiva nello sfruttamento dell’invenzione o nel modello di utilità bensi’un’insieme di diritti di esclusiva di utilizzazione che vengono conferiti da ogni stato nazionale aderente all’EPO. Da ciò consegue che i citati diritti siano soggetti alle leggi ed alla giurisdizione dei singoli stati designati dal richiedente.
La procedura di rilascio di un brevetto europeo è costituita da diverse fasi: 1) il deposito della domanda, 2) l’esame formale della stessa volta a verificare la sussistenza dei requisiti formali 3) la preparazione di un rapporto di ricerca europea e successiva pubblicazione della domanda nel bollettino ufficiale dell’EPO entro il termine di 18 mesi dalla data in cui è stata presentata richiesta di registrazione 4) l’esame della domanda nel merito all’esito del quale l’EPO rilascia o rifiuta il brevetto

Beni per cui non si può richiedere il brevetto europeo
E’ esclusa dal Brevetto Europeo, la tutela del disegno o modello industriale (modello ornamentale),
Pertanto per i disegni, i modelli sarà possibile avvalersi unicamente del brevetto nazionale italiano o del brevetto previsto dalla legislazione di ogni singolo paese.
Il brevetto europeo pertanto è procedura azionabile per la sola registrazione delle invenzioni industriali e dei modelli di utilità.

Termine di Efficacia del Brevetto
Il brevetto europeo conferisce al suo titolare, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ed ha una durata di 20 anni.

Informazioni utili
La priorità è la regola per effetto del quale chi abbia depositato una domanda di brevetto per invenzione industriale secondo la legge italiana e con il procedimento ivi previsto, può presentare entro 1 anno, in ciascuno degli Stati membri dell’Epo una domanda di brevetto europeo per la stessa invenzione, i cui effetti si produrranno a partire dalla data in cui è stata depositata la domanda di registrazione del brevetto nazionale.