ll comproprietario dell’immobile locato può agire in giudizio per ottenere il rilascio del bene per finita locazione, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione della cosa comune per il quale deve presumersi sussista il consenso degli ulteriori comproprietari o, quantomeno, della maggioranza, sicchè non ricorre  la necessità di integrare il contraddittorio.
Le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità possono quindi essere così riassunte:
L’eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione: ne consegue che, salvo che si tratti di locazione ultra-novennale, il singolo condomino può stipulare, senza la necessaria partecipazione degli altri comunisti, il contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile in comunione (Cass Civ. n. 19929/2009);
Qualora la parte locatrice sia costituita da più soggetti, ciascuno di essi è tenuto, nei confronti del comune conduttore ed in applicazione del disposto dell’art. 1294 cc, alla medesima prestazione (Cass. Civ. n. 6019/1995);
Conseguentemente, non si verifica, tra i locatori, un rapporto unico ed inscindibile; pertanto, non si determina un’ipotesi di litisconsorzio necessario (né dal lato passivo, né dal lato attivo) fra essi (Cass. Civ. 1246/1977);
Stante la pienezza e la parità dei poteri gestori di ciascuno di essi, ciascuno dei locatori è abilitato a intimare singolarmente sfratto per morosità o per finita locazione ovvero licenza per finita locazione al comune conduttore (Cass. Civ. n. 14530/09 : ""Qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, così come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all'art. 1292 c.c., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori". (Fattispecie relativa alla ritenuta ammissibilità di un procedimento di sfrattoper morosità azionato solo da parte di alcuni coeredi dell'originaria locatrice)
Al fine di impedire il rinnovo del contratto di locazione, è efficace la disdetta intimata anche da uno solo dei locatori, tanto più se dichiari di agire anche in nome e per conto degli ulteriori comunisti (Cass. Civ. n. 5518/1985). 
 Con la sentenza della Corte di Cassazione Civ., Sez. II, 17 settembre 2013, n. 21153 è stato chiarito definitivamente il principio di diritto che un locatore che, assieme ad altri soggetti, ha concesso in locazione delle unità immobiliari, può intimare lo sfratto, seppur in contrasto con gli altri locatori.