La legge n 311/04, meglio nota come Finaziaria del 2005, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani in quanto prevede la nullità di tutti i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti reali di godimento, se "ricorrendone i presupposti, non sono registrati"
Sul punto dottrina e giurisprudenza si sono ampiamente dibattuti ed
oggi, sulla scorta di due ordinanze della Corte di Costituzionale (n 420/2007 e n 389/2008) si è stabilito che la violazione della'rt 1 comma 346 L 311/2004 "determina la nullità del negozio ai sensi della'rt 1418 cc".
Sul punto recentissima è altresì l'ordinanza del 24 Ott. 2011 del Tribunale di Bari- sez distaccata di Monopoli, che ha stabilito che
il contratto di locazione non registrato entro i termini di legge è nullo ex  nunc e non produce effetti fino al momento della registrazione tardiva. Da allora in poi. come se il vincolo fosse sorto in quel momento, esso da considerarsi pienamente efficace"
L'orientamento dIl Giudice di merito ha trovato fondamento logico giuridico anche nell'applicazione del recentitissimo D.lgs n 23/11 che al comma 8 della'art 3,  nel prevedere il meccanismo della cd"cedolare secca",prevede una particolare disciplina nel caso in cui il contratto non registrato nei termini di legge, venga registarto successivamente. In tal caso, con la registrazione tardiva il contratto nullo ex nunc viene sanato e produce i suoi effetti dalla data delle registrazione.
Prima di quella data il vincolo non esiste.

In applicazione dell’art 3 comma 8  del citato decreto legislativo,  ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, non registrati nei termini di legge, si applica una particolare disciplina che prevede la durata della locazione in quattro anni a decorrere dalla registrazione, volontaria o d’ufficio, e pone il canone di locazione in misura pari al triplo della rendita catastale oltre l’adeguamento Istat.
Se il contratto prevede un canone inferire si applica quello stabilito dalle parti. In altre parole ed in applicazione del citato Decreto legisltivo la registrazione tardiva comporta lìefficaia del contratto , con annessi e connessi obblighi di pagamento nella misura prevista, a far data dal momento del ravvedimento.

Questo  significa che, la mancata registrazione del contratto avrà pesanti conseguenze, non solo sul piano tributario, ma anche sul piano strettamente giuridico, ossia all'interno del rapporto contrattuale e pertanto tale contratto solo e se registrato potrà podurre effetti giuridici tra le parti.