In materia di locazioni, è principio noto quello secondo cui la manutenzione ordinaria spetta al conduttore, mentre quella straordinaria al locatore.
Al riguardo la Cassazione ha precisato che, nella categoria delle riparazioni di piccola manutenzione, a carico del conduttore in base all'articolo 1609 del Codice civile, non rientrano quelle relative agli impianti interni alla struttura dell'immobile (elettrico, idrico, termico) per l'erogazione dei servizi indispensabili al suo godimento.
Tali interventi spettano appunto al locatore, in quanto di natura straordinaria.
Conseguentemente, se il locatore non provvede, il conduttore avrà diritto al risarcimento del danno per mancata riparazione della cosa locata (Cassazione, sentenza del 22 maggio 2014, n. 11353).
Se, poi, tali riparazioni hanno anche il carattere dell'urgenza, lo stesso conduttore, una volta avvisato il locatore, e nell'inerzia di questi, può provvedere direttamente ai lavori, non essendo richiesta per tale tipo di intervento la preventiva autorizzazione, e non risultando neppure di ostacolo l'eventuale divieto del locatore.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, in particolare, si trattava di una caldaia non funzionante, la cui sostituzione rientra nella manutenzione straordinaria, e quindi a carico del locatore.
Conseguentemente, non avendo il locatore provveduto nonostante la segnalazione del conduttore, la Cassazione ha riconosciuto il diritto del conduttore al risarcimento dei danni.