Il Giudice di Pace di Messina, con la sentenza 1388/19 dell’11.10.2019, ha accolto l’opposizione ad un decreto ingiuntivo, proposta dallo scrivente procuratore nell’interesse del Sig. C.G., intimato dal Sig. S. G. per accessori derivanti da un contratto di locazione risolto; nella specie utenze acqua e oneri condominiali.
Come correttamente sostenuto nell’atto di citazione in opposizione, “Tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, perchè, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita alla competenza del tribunale. (Fattispecie relativa alla restituzione di deposito cauzionale).” Cass. civ. Sez. III, 31-01-2006, n. 2143.
Ed ancora, “… le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani (unitamente a quelle di comodato di immobili urbani e di affitto di azienda) sono devolute ratione materiae alla competenza del tribunale (nella specie, si trattava di controversia relativa al pagamento di rivalutazione monetaria e interessi su canoni di locazione ed oneri accessori).” Cass. civ. Sez. III (Ord.), 25-02-2003, n. 2842.
I Giudici di legittimità hanno ritenuto rientrate nella competenza del Tribunale tutte le controversie concernenti gli oneri condominiali riferibili a rapporti di locazione. (Cass. Cass. Civ. Sez. III, sent. 20.02.2002 n. 2471; in senso conforme anche: Cass. Civ. Sez. III, sent. 28.05.2004 n. 10300; Cass. Civ. Sez. III, sent. 31.01.2006 n. 2143; Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2006, n. 2143; Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10300; Cass. 6 ottobre 1998 n. 9907)
Infatti, il rito locatizio è esperibile, non solo quando vi sia un contratto valido ed efficace, venendo in rilievo un’azione ex contractu, ma anche in presenza di una qualunque pretesa creditoria, collegata ad un contratto, per quanto lo stesso – non più efficace o inesistente o dichiarato nullo – ne costituisca mero antefatto storico.
In ragione di quanto sopra, il Giudice di Pace di Messina, nell’accogliere l’opposizione, ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo e per l’effetto lo ha revocato.
                                                                                                       
                                                                                                        Avv. Gianluca Perrone