Corte di Cassazione Sez. III sentenza del 26.06.2012 n° 10639
 
In materia di locazione di immobili è illegittima l’autoriduzione del canone.
 “In tema di locazione di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo, la cosiddetta autoriduzione del canone (e, cioè, il pagamento di questo in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita) costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio, anche nell'ipotesi in cui detta autoriduzione sia stata effettuata dal conduttore in riferimento al canone dovuto a norma dell'art. 1578, primo comma, cod. civ., per ripristinare l'equilibrio del contratto, turbato dall'inadempimento del locatore e consistente nei vizi della cosa locata. Tale norma, infatti, non da facoltà al conduttore di operare detta autoriduzione, ma solo a domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluta al potere del giudice di valutare l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti”. 
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr anche: Cass., n. 102701/2002 in tema di locazione di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo), l’autoriduzione del canone (in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita) costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio, anche nell'ipotesi in cui detta autoriduzione sia stata effettuata dal conduttore in riferimento al canone dovuto a norma dell’art. 1578, primo comma, cod. civ., per ripristinare l’equilibrio del contratto, turbato dall'inadempimento del locatore e consistente nei vizi della cosa locata.
Tale norma, infatti, non da facoltà al conduttore di operare detta autoriduzione, ma solo a domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluta al potere del giudice di valutare l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti.
Nel caso in esame, quando è subentrata nel contratto, la società era già a conoscenza della inagibilità dei locali e quindi era tenuta a corrispondere il canone complessivamente pattuito.
Nella giurisprudenza di merito si segnala: Tribunale di Milano, sent. n. 12427 del 9.11.2016, ove è precisato e ribadito che, nel caso in cui l’immobile concesso in locazione presenti vizi o difetti particolarmente gravi (ossia, dice l’art. 1578 c.c., tali da diminuire in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito), il conduttore può: chiedere la risoluzione del contratto, o chiedere la riduzione del canone di affitto.
L’autoriduzione del canone costituisce un fatto arbitrario ed illegittimo da parte del conduttore.
 
(Avv. Gianluca Perrone)