La legislazione in materia di locazioni abitative, e le previsioni normative espressamente rivolte a disciplinare le obbligazioni inerenti al pagamento degli oneri accessori da parte del conduttore (in particolare, la Legge n. 392 del 1978, art. 9 e, per il richiamo ivi contenuto, anche l’art. 5 della stessa legge), confermano l’autonomia delle obbligazioni contrattuali tra le parti del contratto di locazione rispetto alle obbligazioni che il singolo condomino deve adempiere nei confronti del condominio. L’autonomia dei rapporti descritti, rende palese l’impossibilità logica di ritenere che le somme oggetto delle obbligazioni contrattuali, pur se riferite alle spese condominiali, una volta consegnate al locatore possano ancora ritenersi di proprietà dei conduttori, non risultando in alcun modo che i conduttori possano essere considerati debitori in via diretta del condominio (escluso, nella specie, il fumus del delitto di appropriazione indebita, mancando alcun vincolo di destinazione impresso alle somme oggetto dei versamenti, eseguiti dai conduttori in favore dell’indagato, relative agli importi corrispondenti alle spese condominiali, Cassazione penale sez. II, 09/01/2019, n.8922).
Il rapporto di locazione, essendo un rapporto obbligatorio, vincola solo le parti e non i terzi come l’Amministratore, che rimane del tutto estraneo ai rapporti tra locatore e conduttore. Ciò significa che egli ha l’obbligo di richiedere ai condomini il pagamento delle spese anche nel caso in cui l’unità immobiliare sia stata concessa in locazione. Non spetta infatti all’amministratore provvedere a ripartire le spese tra condomino ed inquilino, salvo che simile incarico gli sia stato affidato dal proprietario del bene (Tribunale Bologna sez. III, 08/01/2018).
Il locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex art. 9 L. 27 luglio 1978, n. 392 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell’amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l’onere di specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo all’uopo visione dei documenti giustificativi ovvero ottenendone l’esibizione (Tribunale La Spezia, 27/02/2018, n.162).
Oltre le spese per il compenso dell'amministratore, sono integralmente a carico del proprietario/locatore anche le spese per la tenuta del conto corrente condominiale, salvo patto contrario, (Cass. 11 novembre 1988 n. 6088), i premi di assicurazione dello stabile, e le spese di riparazione dell'impianto di riscaldamento e di revisione dell'impianto antincendio, come si evince dal fatto che non sono comprese tra gli oneri accessori che l'art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore. Del pari deve ritenersi escluso dalle spese a carico del conduttore l'ammortamento degli impianti, cioè il deposito frazionato nel tempo di somme di danaro necessarie per l'acquisto di nuovi impianti a seguito della vetustà di quelli in uso, trattandosi di una destinazione patrimoniale nell'esclusivo interesse del locatore, che è tenuto a mantenere la cosa locata nello stato d'uso convenuto.