Interessante arresto giurisprudenziale del Tribunale Civile di Milano, con sentenza n. 421/22 del 21/01/2022, in tema di mancato pagamento dei canoni.
Ai sensi dell’art. 2697 c.c., tocca alla parte intimata dover dare la prova dell’avvenuto pagamento di tali canoni, prova che non ha fornito nel procedimento (non essendo sufficiente sostenere che una parte dei canoni impagati sarebbe stata corrisposta in nero, in contraddittoria diversità rispetto al precedente pagamento per banca).
Difatti, come affermato dalla Cassazione, nella responsabilità contrattuale trova applicazione il principio della presunzione della colpa: “in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento… Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento” (Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2011, n. 15659).