Il locatore è tenuto a rimuovere i vizi, pena la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione ex art. 1453 c.c., per non avere adempiuto all'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati, anche se preesistenti.
 
Cass, sez. III Civile, sentenza del 6 marzo 2012, n. 3454
 L’obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l'immobile in buono stato locativo, di cui all'art. 1576 c.c., riguarda, sia la parte dell' immobile di esclusiva proprietà del locatore, sia le parti comuni dell'edificio, trattandosi di un obbligo strettamente connesso con quello, a suo carico, di riparazione e manutenzione dell'immobile locato (v. anche Cass. 28.6.2010 n. 15372). Va anche sottolineato che, in materia di condominio di edifici, la Corte di legittimità, ai fini del riconoscimento della legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni da infiltrazione causati alle proprietà sottostanti, ha affermato spettare al proprietario del lastrico solare soltanto se tali danni derivino da difetto di conservazione o di manutenzione a lui imputabili in via esclusiva, spettando altrimenti al condominio.Peraltro se detto proprietario, nel giudizio instaurato nei suoi confronti, intenda eccepire il proprio difetto di legittimazione, egli ha l’onere di precisare, con opportuni riferimenti agli atti processuali, che l'azione introduttiva del giudizio era stata esercitata o comunque si era rivelata, all'esito dell’istruzione, come avente ad oggetto una situazione dannosa non imputabile al medesimo in via esclusiva, ma della quale doveva rispondere il condominio.Nel caso in esame, viene stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo, con durata annuale e rinnovabile di anno in anno salvo disdetta. Sui muri dell’immobile oggetto del contratto, però, vi erano al momento della stipula, delle evidenti infiltrazioni d’acqua, non passate inosservate al conduttore.
Conseguentemente, la locatrice, nel momento della stipula, assume lo specifico obbligo di intervenire e provvedere alle necessarie riparazioni per la conservazione della cosa all'uso convenuto. Le riparazioni non vengono mai effettuate e il conduttore si rivolge al Tribunale.Il Tribunale di Genova, dopo lunghissimo iter processuale, dichiara la risoluzione del contratto di locazione ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento della locatrice, condannando l’erede della stessa al risarcimento dei danni pari all’importo relativo al terzo trimestre dei canoni di locazione dovuti dal conduttore.
L’erede della locatrice non si arrende e ricorre in Cassazione.
La III° Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza in questione, così statuisce:
l’obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l’immobile in buono stato locativo, di cui all’art. 1576 c.c., riguarda, sia la parte dell’immobile di esclusiva proprietà del locatore, sia le parti comuni dell'edificio, trattandosi di un obbligo strettamente connesso con quello, a suo carico, di riparazione e manutenzione dell'immobile locato”. (Avv. Gianluca Perrone)