Appartamento umido, il locatore paga i danni anche all'inquilino moroso
Corte di Cassazione, sez. III,  Sentenza  28 Settembre 2010 , n. 20346
 Il caso. Il proprietario di un immobile intimava sfratto per morosità al locatario per essersi autoridotto il canone pattuito e per aver completamente omesso il pagamento dei canoni nei mesi successivi. Conseguentemente chiedeva la convalida dello sfratto e l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni arretrati.
L’intimato si opponeva deducendo che l’immobile locatogli era affetto da umidità, inoltre negava anche di essersi autoridotto il canone, poichè aveva dovuto provvedere alla sostituzione della pompa della caldaia.
Il Giudice adito disponeva la trasformazione del rito e pronunciava la risoluzione del contratto per inadempimento dell’inquilino, ordinandogli il rilascio dell’immobile.
Contro tale pronuncia, il locatario proponeva appello, accolto dai giudici di seconde cure, i quali disponevano il risarcimento in suo favore.
Svolgimento. La Suprema Corte conferma la sentenza di secondo grado, nonostante il locatore deduca il non corretto operato della Corte d’Appello, la quale – a detta del ricorrente –avrebbe ammesso una prova per testimoni “valutativa”, accogliendo come dimostrazione del rapporto eziologico fra condizioni ambientali e danni i meri convincimenti personali dei testi. In particolare, sostiene che i testimoni non hanno provato né che i danni lamentati erano conseguenza dell’esposizione delle suppellettili all’umidità, né che le stesse fossero state a lungo esposte a tale fenomeno.
Altresì, il locatore critica l’utilizzazione, da parte della stessa Corte, della nozione di “comune esperienza” per accertare il nesso di causalità tra la presenza di umidità e danno.
Al riguardo, i giudici della Cassazione osservano che “il ricorso a tale nozione attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e pertanto l’uso, sia positivo che negativo, del relativo potere non è sindacabile in sede di legittimità. Né il giudice è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la sua determinazione si fonda, essendo invece censurabile l’assunzione, a base della sua decisione, di una inesatta nozione di notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo”. Nella specie, è nozione di comune esperienza che gli oggetti conservati in un ambiente ricco di umidità vengano a danneggiarsi. (Avv. Gianluca Perrone)