In tema di inadempimento di locazione commerciale, si segnala il caso risolto dal Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 5/2019 del 03/10/2019.
Il caso ha dalla sua la particolarità di vedere fronteggiarsi alcuni fratelli, di cui un primo divenuto locatore per eredità dal genitore che in precedente aveva dato in locazione l'immobile al secondo dei due germani, e il secondo appunto che giustificava l'inadempimento con la volontà di compensare gli importi dovuti con la propria intervenuta quota di proprietà dell'immobile medesimo.


Il Tribunale ricorda che, in generale, in materia di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, l’art. 5 della L. n. 392/1978 ha disciplinato la risoluzione del contratto solo per le locazioni ad uso abitativo.
Tale norma non è, invece, estensibile al tipo contrattuale della locazione ad uso diverso dall’abitazione, rispetto al quale resta operante il criterio della non scarsa importanza dell’inadempimento stabilito dall’art. 1455 c.c. secondo il quale “il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”.
                                                                                                                             

Deve tenersi conto della posizione di entrambe le parti e, quindi, sia dell’inadempimento di una che dell’interesse all’adempimento dell’altra.
Quanto all’onere della prova che grava sulla parte che agisce in giudizio, questa deve provare il titolo costitutivo, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento, gravando sulla controparte l’onere della prova contraria


Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel rispetto di quanto disposto dall’art 1455 c.c., la risoluzione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all’inadempimento delle obbligazioni che abbiano una notevole rilevanza nell’economia del rapporto e, quindi, all’attitudine dell’inadempimento a turbare l’equilibrio contrattuale.
Il giudizio sulla gravità dell’inadempimento deve essere basato su criteri oggettivi e non soggettivi.