Sei il conduttore di un locale commerciale che, a causa dell'epidemia, hai dovuto tenere chiuso e ora non sai come pagare il canone di affitto, non avendo avuto incassi?
Il Governo a questo proposito è intervenuto con il decreto salva Italia, prevedendo per i commercianti  che sono stati costretti a chiudere l’attività, un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione; tale misura ovviamente non basta, perché la carenza di liquidità dovuta alla chiusura, è attuale.
Cosa fare allora?
In primis, è bene leggere il contratto: le parti, infatti, nella loro autonomia negoziale, ben potrebbero aver già regolamentato casistiche in cui far ricomprendere la fattispecie emergenziale attuale.
Se ciò non fosse, a seguito del provvedimento di chiusura delle attività commerciali di cui al Dpcm dell'11 marzo 2020, parrebbe percorribile la disposizione relativa alla cosiddetta impossibilità temporanea di adempiere alla propria obbligazione di cui all'art. 1256 cc.
Va considerato, infatti, che il divieto di esercitare l'attività determina l'impossibilità per il conduttore di utilizzare l'immobile, quale prestazione dovuta dalla controparte (locatore).
La mancanza degli incassi determina l'impossibilità di adempiere alla propria obbligazione (canone).
Ciò per il tempo per il quale durerà l'emergenza sanitaria. Pertanto, in applicazione della disposizione, il conduttore “non è responsabile del ritardo nell'adempimento”.
Si tratta tuttavia di una posticipazione dell'obbligo e non di una sua esclusione.
Tale ultima potrà avvenire solo qualora l'impossibilità perduri fino a quando, considerato il rapporto in corso, non vi sia più obbligo a corrispondere la prestazione del canone.
Al contrario, dal momento in cui cessi l'impossibilità, il conduttore sarà tenuto al pagamento dei canoni precedenti non corrisposti.
Altro fondamento giuridico, per la sospensione del pagamento del canone, lo potremmo trovare nell' art. 1467 cc, ovvero nell’eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, quando cioè in un contratto a  prestazioni  corrispettive, si viene a creare un rapporto di sfavore  troppo alto tra l’equilibrio delle prestazioni richieste, ovvero quando appunto eventi straordinari ed imprevisti rendono un prestazione eccessivamente onerosa per uno dei contraenti. In questo caso, però si dovrà o richiedere la risoluzione del contratto oppure una modificazione che riequilibri il rapporto tra le prestazioni.
In ogni caso, il conduttore non potrà sospendere tout court il pagamento del canone, senza avviare un dialogo con il locatore, esplicitando i motivi addotti per il mancato pagamento.  
Da rammentare anche che la fase della mediazione è propedeutica all'opposizone allo sfratto e in tale sede non è escluso che possano essere trovate, se non prima, delle soluzioni fra le parti.
Qualora non fosse possibile, occorrerà valutare quale sia la strada giuridica percorribile a sostegno della propria difesa. 
Ad ogni conto, la complessità e l’eccezionalità della situazione in cui stiamo vivendo,  richiede necessariamente un esame della casistica concreta, rammentando che un contratto è un atto sipulato fra le parti che deve essere sempre interpretato e adempiuto secondo i principi generali di buona fede e correttezza. Contattami ed esamineremo il Tuo caso insieme.