articolo ed approfondimento Di Angelica Marra
 
Da esaminare con particolare interesse ed attenzione la pronuncia del Tribunale di Nola sez. Lavoro e Previdenza che, con l’accoglimento parziale del reclamo avverso il provvedimento cautelare ex art 669 terdecies c.p.c. proposto dalla lavoratrice C. A. rappresentata dal sindacato dei lavoratori AUTONOMI CISAL con segretario Provinciale LUIGI GRECO e difesa in giudizio dall’Avv. Marra Michele, ritiene di accogliere la richiesta di reintegra sul posto di lavoro.
Nel caso di specie la lavoratrice veniva trasferita dalla sede operativa H&M di Nola a Cosenza,
tramite comunicazione verbale e senza alcun preavviso, con conseguenti sanzioni disciplinari a carico della stessa per insubordinazione presso la filiale di Cosenza , ma che venivano immediatamente contestate giustificando il rifiuto per motivi seri di salute (interruzione di gravidanza e sindrome ansioso depressiva).
Il giudice ritiene fondato il reclamo per sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora evidenziando che il legislatore ha previsto una tutela particolare per le lavoratrici nel periodo di gestazione e post partum, le quali hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro presso la medesima unità lavorativa occupate all’inizio del periodo di gravidanza anche nel caso di interruzione della stessa. Il trasferimento ove mai dovesse rendersi necessario dovrà essere suffragato da motivazione ancora più stringente ed oggettiva, del tutto inesistente nella fattispecie de quo, ove il trasferimento veniva giustificato per un esubero di personale presso la filiale di Nola. Nonostante il giudice non può sindacare il merito di una scelta economica-gestionale dell’azienda, può sicuramente verificare che siano stati rispettati i principi di ragionevolezza, correttezza e non discriminazione in relazione alle diverse situazioni soggettive, in altre parole l’esistenza di un nesso causale tra le ragioni e il trasferimento.  In difetto di allegazione di documenti probatori la effettiva attendibilità della scelta datoriale, il giudice ritiene illegittimo il trasferimento, che ha provocato un grave disagio psicologico alla ricorrente intervenuto in un particolare momento della vita della stessa (si ritiene evidentemente sussistente il periculum in mora). Per tutte queste ragioni il reclamo viene accolto, dichiarando illegittimo il trasferimento e condannando la società a reintegrare la lavoratrice nel proprio posto di lavoro presso lo stabilimento di Nola con le medesime mansioni.  Un’altra vittoria importante a tutela dei lavoratori che in seguito alle varie riforme del lavoro succedutesi negli ultimi anni, vedevano la propria posizione già ontologicamente più debole, schiacciata dalla supremazia del datore di lavoro. Il diritto è cura dei soprusi e mediazione dei conflitti.